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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17220/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per ottenere la dichiarazione di inefficacia di rimesse eseguite dalla società poi fallita su un conto corrente intrattenuto con un istituto di credito. In primo grado erano state specificamente indicate dieci rimesse per complessivi euro 334.412,41; nelle conclusioni dell’atto introduttivo la curatela aveva però chiesto anche la revoca di ulteriori rimesse, di diverso importo, eventualmente da determinarsi con consulenza tecnica contabile. La Corte d’appello ha accolto il gravame della curatela, ritenendo inefficaci ex art. 67, comma 2, l. fall. rimesse per complessivi euro 653.033,80, sul presupposto che la domanda iniziale non fosse limitata alle sole rimesse espressamente elencate e che le ulteriori rimesse risultassero solutorie su conto scoperto, non essendo opponibile il fido per difetto di data certa dei contratti di apertura di credito, non ricavabile dalle risultanze della Centrale Rischi. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando ultrapetizione e mutamento della domanda, nonché uso improprio della CTU e errata quantificazione delle rimesse revocabili; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della natura solutoria di tutte le rimesse; 3) ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame circa cronologia dei versamenti, saldo disponibile e metodo di calcolo del saldo infragiornaliero, contestando gli esiti della CTU; 4) violazione dell’art. 2704 c.c. per l’assunta idoneità delle risultanze della Centrale Rischi a conferire data certa ai contratti di apertura di credito; 5) omesso esame di un preteso errore di calcolo su una rimessa di euro 259.418,01, che sarebbe stata conteggiata due volte; 6) violazione delle norme sulle spese processuali, sostenendo che la Corte d’appello non potesse rideterminare anche le spese del primo grado in assenza di impugnazione specifica sul punto da parte della curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non vi era mutatio libelli perché la domanda revocatoria introduttiva, pur indicando alcune rimesse specifiche, aveva espressamente chiesto la revoca anche di ulteriori rimesse da accertare eventualmente con CTU, con causa petendi e petitum invariati; ha inoltre ribadito che, nei casi in cui l’accertamento richieda cognizioni tecniche, la CTU può avere funzione percipiente e integrare fonte oggettiva di prova. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze peritali, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre correttamente un fatto storico decisivo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, con affermazione del principio secondo cui le risultanze della Centrale Rischi non conferiscono data certa ai contratti di apertura di credito, per la natura unilaterale delle segnalazioni e l’assenza di controlli sostanziali da parte della Banca d’Italia. Il sesto motivo è stato respinto perché, quando la sentenza di primo grado viene riformata, il giudice d’appello deve provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite in base all’esito complessivo della controversia, con caducazione del capo sulle spese ex art. 336 c.p.c. La banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la domanda introduttiva della curatela comprendeva anche le ulteriori rimesse da accertare.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l’onere di allegazione e prova non è violato quando i fatti da accertare richiedono cognizioni tecniche e il giudice si avvale di una CTU percipiente, purché il fatto costitutivo sia stato dedotto.

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    È stata confermata l’inefficacia delle rimesse solutorie eseguite dalla società poi fallita sul conto corrente, secondo la disciplina della revocatoria fallimentare.

  • art. 2704 c.c.

    Le risultanze della Centrale Rischi non sono idonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando il preteso "fatto decisivo" coincide in realtà con una diversa valutazione del merito o delle prove e non con un fatto storico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la rideterminazione delle spese in appello.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese e impone un nuovo regolamento anche d’ufficio.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla banca in relazione alla liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • In tema di domanda giudiziale, non vi è mutatio libelli quando la parte, nell’atto introduttivo, indichi alcune pretese specifiche ma chieda anche l’accertamento di ulteriori effetti della medesima causa petendi, da determinarsi eventualmente all’esito di accertamenti tecnici, purché restino invariati petitum e titolo.
  • La richiesta di una somma determinata riferita ad alcune poste non limita il quantum complessivamente domandabile se la domanda è formulata espressamente con riserva di ulteriori accertamenti o modifiche in aumento mediante consulenza contabile.
  • Nelle controversie bancarie e fallimentari, la consulenza tecnica d’ufficio può assumere funzione percipiente quando l’accertamento dei fatti richiede specifiche cognizioni tecniche; in tal caso la CTU può costituire fonte oggettiva di prova.
  • La deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica un vero fatto storico decisivo, ma propone soltanto una diversa lettura delle prove o dei calcoli compiuti dal giudice di merito.
  • Le segnalazioni alla Centrale Rischi non attribuiscono data certa ai contratti di apertura di credito, poiché sono comunicazioni unilaterali degli intermediari e non implicano un controllo sostanziale sulla veridicità dei dati da parte della Banca d’Italia.
  • Quando la sentenza di primo grado viene riformata in appello, il giudice di secondo grado deve rideterminare anche d’ufficio le spese di lite in base all’esito complessivo del giudizio, per effetto della caducazione del relativo capo ex art. 336 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioProveSpese di liteConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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