Cassazione Penale, Sentenza n. 6594/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti con tre motivi: (1) contraddittorietà della motivazione circa l'identificazione del ricorrente quale interlocutore nelle conversazioni captate (n. 1138 e 1139) e la valutazione della data di scarcerazione; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90, nonostante modalità, mezzi, quantità e qualità dello stupefacente lasciassero configurare quella fattispecie aggravata; (3) vizio di motivazione rispetto al pericolo di recidiva e alla scelta della custodia carceraria come unica misura applicabile, nonostante il ricorrente fosse stato sottoposto a precedenti arresti domiciliari senza violazioni, privo di precedenti specifici e con fatti relativi al 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (mancata allegazione/integrale trascrizione delle conversazioni captate richiamate). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la motivazione del tribunale è stata ritenuta congrua nell'insieme, avendo valorizzato modalità di azione, pluralità di tipi di stupefacente, serialità e ammissioni del ricorrente, che facevano emergere una stabile e organizzata detenzione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, essendo il tribunale intervenuto a spiegare il pericolo di recidiva e l'esclusione di misure meno afflittive alla luce del contesto ("contesto domestico" dello spaccio, ripresa dell'attività a pochi giorni dalla cessazione degli arresti domiciliari e profilo di significativa biografia penale). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, con invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter.
Norme richiamate
La corte richiama la normativa nel contesto della censura ma valuta che, sulla base delle modalità, della pluralità di stupefacenti, della serialità delle cessioni e delle ammissioni dell'imputato, la valutazione del giudice di merito è congrua; la questione non può essere riesaminata in cassazione con un mero sindacato di merito.
Codice di procedura penale art. 616
Applicata per l'obbligo di computare le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale art. 94, comma 1‑ter
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione e alle condanne pecuniarie accessorie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere un comportamento colpevole del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza sulla autosufficienza del ricorso (Sez.4, n. 46979/2015 e altre)
La Corte riafferma che in cassazione i motivi che impugnano la motivazione basata su intercettazioni devono contenere le trascrizioni integrali o la loro allegazione; l'assenza determina inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e per genericità.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile limitarsi a richiamare atti probatori (es. conversazioni captate): le trascrizioni integrali o l'allegazione degli atti evocati sono essenziali per l'ammissibilità del motivo e per consentire il controllo di legittimità.
- Le doglianze che richiedono una rivalutazione del merito (ricostruzione dei fatti, valutazione delle modalità di spaccio, quantità e qualità di stupefacente) sono in generale inammissibili se non collegate a vizi di diritto o a manifesta illogicità adeguatamente documentata.
- Per contestare la scelta della misura cautelare è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: affermazioni generiche (es. "privo di precedenti specifici" o "sotto arresti domiciliari senza violazioni") senza confronto puntuale con i passaggi motivazionali del giudice di merito rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- Nelle valutazioni di pericolo di reiterazione il giudice di merito può considerare l'insieme degli elementi (modalità operative, contatti con circuiti di narcotraffico, ripresa dell'attività dopo misure cautelari, biografia del soggetto); il ricorso deve quindi confutare specificamente tali elementi per ottenere successo.
- Le impugnazioni in Cassazione richiedono precisione formale e sostanziale: esporre i fatti, indicare esattamente gli atti e documenti contestati, allegare le prove rilevanti e formulare motivi non meramente generici per evitare la declaratoria di inammissibilità e le condanne per spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6557/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6565/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →