Cassazione Penale, Sentenza n. 27648/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello contestando: 1) la riqualificazione e la qualificazione delle somme complessive di euro 636.100 tra bancarotta preferenziale e distrattiva (argomentando che l'intero importo sarebbe stato destinato alla costruzione delle quattro villette e dunque avrebbe dovuto integrare solo pagamenti preferenziali, estinti per prescrizione); 2) la qualificazione come distrattiva della cessione dei cinque immobili alla Impr. Edil. Im. s.r.l., sostenendo che la compensazione del prezzo non poteva essere dichiarata inesistente senza accertare l'entità del credito; 3) la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) laddove andrebbe riqualificata in bancarotta semplice documentale, deducendo che le irregolarità contabili non dimostrerebbero il dolo indispensabile per la fattispecie fraudolenta; 4) l'assorbimento del reato semplice (capo C) nel reato fraudolento con conseguenze su prescrizione e determinazione della pena, e varie doglianze di vizio di motivazione e di inosservanza di norme processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che: 1) il Tribunale aveva correttamente distinto tra somme ricevute e materialmente utilizzate per pagamenti legittimi per conto della società (ravvisando pagamenti preferenziali) e somme versate senza giustificazione o non transitanti sul conto della società, ritenute distrattive (in particolare gli importi di euro 129.600 e euro 16.000); 2) la cessione dei cinque immobili alla Impr. Edil. Im. s.r.l. fu sostenuta da una compensazione fondata su una fattura inesistente (fattura n. 1 del 30/04/2012) e quindi la compensazione era fittizia, carattere che giustificava la qualificazione come distrazione; 3) la bancarotta fraudolenta documentale è stata adeguatamente motivata: contabilità incompleta, falsificazioni e necessità per il curatore di ricostruire la documentazione 'aliunde' indicano che la tenuta delle scritture rendeva molto difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la fattispecie semplice non poteva quindi sostituire quella fraudolenta; 4) l'eventuale declaratoria di prescrizione del capo C non avrebbe comunque prodotto alcun vantaggio pratico per il ricorrente in quanto la Corte di appello aveva applicato l'aumento di pena ex art. 219 legge fall. con riferimento esclusivo alla bancarotta fraudolenta documentale. Conseguentemente, i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma centrale per la bancarotta distrattiva/preferenziale; la Corte ha applicato i principi di distinzione tra pagamenti destinati ai creditori sociali (anche se transitati su conto personale dell'amministratore) e pagamenti privi di giustificazione destinati a soggetti terzi, ritenendoli rispettivamente preferenziali o distrattivi secondo le modalità e l'utilizzo effettivo delle somme.
Richiamata in tema di effetti e qualificazione delle condotte fallimentari; la Corte ha considerato la portata temporale e materiale delle imputazioni ai fini dell'assorbimento e dell'aumento di pena.
Prevede l'aumento di pena per determinate fattispecie di bancarotta; la Corte ha confermato l'applicazione di un unico aumento riferito alla bancarotta fraudolenta documentale così come contestata al capo B.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al dolo/colpa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero il dolo per la bancarotta fraudolenta documentale.
Invocato con riguardo a vizi di motivazione e limiti della decisione; la Corte ha escluso violazioni, ritenendo le motivazioni di merito adeguate e non generiche.
Richiamato in tema di ricorso e modalità di impugnazione; la Corte ha valutato la rilevanza e l'interesse processuale delle censure mosse.
Norma che regola la condanna alle spese per il rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Se somme percepite per conto della società vengono effettivamente destinate al pagamento di fornitori o lavori della società, possono essere inquadrate come pagamenti preferenziali e non automaticamente come distrazioni; occorre provarne l'utilizzo concreto per i creditori sociali.
- Versamenti fatti a favore di soggetti terzi o a titolo personale, privi di giustificazione e non transitati sul conto societario, sono indici di distrazione del patrimonio societario e favoriscono la qualificazione come bancarotta distrattiva.
- Operazioni contabilizzate come compensazioni ma fondate su crediti inesistenti e sostenute da fatture fittizie costituiscono forte elemento di prova di bancarotta fraudolenta documentale.
- La tenuta disordinata, incompleta o falsificata delle scritture contabili, con conseguente necessità di ricostruzione aliunde, è parametro probatorio rilevante per comprovare il dolo nella bancarotta documentale fraudolenta.
- La richiesta di riqualificazione o di declaratoria di prescrizione deve mirare a un vantaggio concreto per il ricorrente: la Corte valuta l'interesse effettivo e non ammette censure prive di conseguenze pratiche sulla determinazione della pena.
- In cassazione non è sufficiente proporre censure generiche: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e motivato con le argomentazioni di merito per ottenere accoglimento.
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