Cassazione Civile, Ordinanza n. 17665/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato da una società a un lavoratore, successivamente dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione. La società, per ottemperare all’ordine, comunicava la reintegra e contestualmente assegnava il dipendente a una diversa sede. Il lavoratore eccepiva l’illegittimità del trasferimento e non riprendeva servizio secondo l’invito datoriale; la società gli intimava poi un ulteriore licenziamento disciplinare. In appello veniva confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/1970, sostenendo che il termine di 30 giorni per l’opzione o la ripresa del servizio decorresse in modo tale da consentirgli di decidere sino al 12.9.2015; 2) omesso esame e motivazione apparente sulla rilevanza del termine di 30 giorni rispetto all’efficacia del licenziamento retrodatato; 3) omesso esame e motivazione apparente sui presupposti dell’art. 2103 c.c. per il trasferimento e sull’asserita inversione del rischio di compresenza di due lavoratori; 4) omesso esame e motivazione apparente sul grave inadempimento datoriale; 5) omessa motivazione e falsa applicazione di norme sull’eccezione di inadempimento, sull’inesistenza del giudicato cautelare e sulla qualificazione della reintegra/trasferimento presso unità produttiva in dismissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970, il datore non è tenuto a fissare un termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio: può indicare anche una data anteriore, ma l’effetto risolutorio di diritto si produce solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito, se il lavoratore non ha esercitato l’opzione o non ha ripreso servizio. Ha inoltre ritenuto inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo per la presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Quanto al quinto motivo, ha respinto la censura di violazione di legge, affermando che il trasferimento contestuale alla reintegrazione è astrattamente legittimo se giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, con onere del datore di provare tali ragioni; la valutazione concreta della loro sussistenza non è però sindacabile in cassazione in presenza di doppia conforme. Poiché il lavoratore non aveva ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito, si era realizzata la risoluzione di diritto del rapporto, rendendo irrilevanti le ulteriori doglianze sul successivo licenziamento disciplinare.
Norme richiamate
seconda parte del comma 1 e comma 4
dopo l’ordine di reintegrazione, il rapporto si risolve di diritto se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito del datore; il datore può indicare anche una data anteriore, ma l’effetto risolutorio si produce solo allo spirare del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito
il n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme; le censure di violazione di legge restano invece scrutinabili nei limiti consentiti
la conferma in appello della decisione di primo grado per le stesse ragioni integra la doppia conforme, con conseguente limite al sindacato di legittimità sui vizi motivazionali
il trasferimento del lavoratore può essere legittimo se sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro non è obbligato a concedere espressamente un termine di 30 giorni per la ripresa del servizio: può richiedere la ripresa anche in una data anteriore, ferma restando la maturazione della risoluzione di diritto solo allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito, se il lavoratore non si sia riammesso in servizio o non abbia optato per l’indennità sostitutiva.
- La fissazione di un termine inferiore a 30 giorni nell’invito datoriale non determina, di per sé, nullità o inefficacia dell’invito; rileva invece, ai fini dell’effetto estintivo del rapporto, il decorso del termine legale di 30 giorni.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base dei medesimi fatti e del medesimo impianto argomentativo, ricorre la doppia conforme e sono inammissibili in cassazione le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. rivolte a contestare l’accertamento di fatto o la motivazione.
- La reintegrazione del lavoratore può essere accompagnata, in astratto, da un trasferimento ad altra unità produttiva, purché il mutamento sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; l’onere di provarle incombe sul datore di lavoro.
- Una volta verificatasi la risoluzione di diritto del rapporto per mancata ripresa del servizio entro il termine legale, i vizi del successivo licenziamento disciplinare divengono irrilevanti rispetto all’estinzione del rapporto stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17566/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17568/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17571/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17576/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17582/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →