Cassazione Civile, Ordinanza n. 07999/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda giudiziale di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di una somma determinata a titolo di riliquidazione della pensione di vecchiaia, proposta sulla base di una precedente sentenza di condanna generica. Dopo consulenza tecnica, sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno ritenuto non dovuto alcun importo. In appello la parte soccombente aveva anche contestato la regolazione delle spese di lite, lamentando la mancata compensazione e la non proporzionalità della liquidazione rispetto alle risultanze di causa. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'erronea valutazione della documentazione e delle prove, sostenendo che la Corte d'appello non avesse motivato il rigetto del motivo sulle spese; ha inoltre invocato la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e della regola secondo cui la liquidazione delle spese dovrebbe riferirsi alla somma attribuita e non a quella domandata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, essendo stata confermata la sentenza di primo grado con rigetto integrale della domanda, la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. conseguiva necessariamente alla decisione di merito, senza bisogno di specifica motivazione ulteriore. Ha aggiunto che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati. Ha poi escluso la pertinenza del principio relativo alla liquidazione commisurata alla somma attribuita al vincitore anziché a quella domandata, osservando che quel criterio opera in un diverso contesto e non quando la domanda sia integralmente respinta; in tale ipotesi, il valore della causa coincide con l'importo domandato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per il difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS, ma sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione di merito.
la dedotta carenza di motivazione è stata esclusa, perché sul capo spese la conferma del rigetto della domanda rendeva sufficiente il richiamo alla soccombenza.
le spese seguono la soccombenza; la conferma del rigetto della domanda comporta automaticamente la conferma della statuizione sulle spese.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata mediante proposta del relatore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
riconosce i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito conferma il rigetto integrale della domanda, la statuizione sulle spese fondata sulla soccombenza non richiede una motivazione autonoma e specifica ulteriore.
- La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se non esercitata, la scelta non è censurabile in cassazione solo perché la parte soccombente la ritenga opportuna.
- Il criterio di liquidazione delle spese commisurato alla somma effettivamente attribuita al vincitore non si applica quando la domanda sia stata totalmente respinta; in tal caso il valore della causa si commisura all'importo domandato.
- Una censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove senza individuare una reale violazione di norme di diritto non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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