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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44716/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere, truffa aggravata ed estorsione. Deduce: 1) nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c), 309 c.p.p. e art. 629 c.p.; contesta la qualificazione del fatto contestato al capo 20B come estorsione e sostiene invece che si tratta di truffa cd. "vessatoria", illustrando la dinamica fattuale (telefonate insistenti a una donna anziana che, terrorizzata, consegna oro per la liberazione della figlia); 2) nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3 c.p.p. e art. 309 c.p.p., allegando omissione nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare alla luce della breve durata delle condotte, della giovane età infra-ventunenne dell'indagato e del suo atteggiamento processuale confessorio, sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero stati sufficienti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte conferma la corretta qualificazione della condotta come estorsione: la vittima, anziana e sola, fu "coartata" da una messinscena in cui il danno era prospettato come conseguenza delle condotte degli agenti, quindi riconducibile all'agente stesso (criterio distintivo rispetto alla truffa vessatoria). Sul secondo motivo la Corte ritiene che il Tribunale abbia effettivamente valutato e motivato gli elementi della personalità e della pericolosità del ricorrente (ciclicità delle condotte, collegamenti a ambienti criminali, ruolo nel sodalizio, assenza di lavoro stabile, vicinanza agli stupefacenti) e abbia ritenuto proporzionata la custodia in carcere, rilevando anche insufficiente documentazione del domicilio proposto per gli arresti domiciliari. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali; pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione, valorizzando la motivazione del Tribunale sulla qualificazione del fatto e sulla scelta della misura.

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme procedurali; la Corte non ha riconosciuto alcuna nullità derivante dal suo richiamo.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di nullità; la Corte non ha ravvisato violazioni formali o sostanziali tali da annullare il provvedimento impugnato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive relative alla motivazione e alla mancanza di adeguata valutazione; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la misura.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata nella doglianza iniziale; la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione collegata all'uso della norma.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nel secondo motivo come norma che impone la valutazione degli elementi relativi alla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto tale valutazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente in ordine all'adeguatezza della misura; la Corte ha confermato la congruità della custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari illustrate dal Tribunale.

  • art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen.

    Richiamata nella distinzione tra truffa aggravata (cd. vessatoria) ed estorsione; la Corte applica la giurisprudenza che distingue le due fattispecie in base alla natura del pericolo prospettato (eventuale/esterna vs. reale attribuibile all'agente).

  • Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020 (giurisprudenza citata)

    Cita un consolidato orientamento della Corte di cassazione che distingue estorsione e truffa vessatoria in base al diverso atteggiarsi del pericolo prospettato; la Corte ha seguito tale orientamento per concludere per là configurazione dell'estorsione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per là imputazione dell'ammenda causata dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; il provvedimento dispone l'invio della copia.

Massime di principio

  • Distinzione tra estorsione e truffa vessatoria: prevale la qualificazione come estorsione quando il pericolo o il danno sono prospettati come conseguenza di un agire attribuibile all'agente (messinscena/condotte che coartano la volontà della vittima); si configura truffa vessatoria quando il danno viene prospettato come possibile o remoto e la vittima agisce per errore piuttosto che per costrizione.
  • Sulla misura cautelare: circostanze come giovane età, breve durata delle condotte e atteggiamento confessorio possono essere valutate a favore del ricorrente, ma risultano recessive se il giudice ritiene sussistenti fattori gravemente sintomatici di pericolosità (ciclicità delle condotte, collegamenti criminali, ruolo nel sodalizio, assenza di lavoro, rischio di reiterazione, mancanza di documentazione sul domicilio per gli arresti domiciliari).
  • In sede di legittimità la Corte non rivede il merito della valutazione dei fatti se la motivazione appare completa e congrua: le doglianze che si limitano a riformulare argomenti di merito senza mostrare vizi di diritto o carenze logico-giuridiche sono manifestamente infondate e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • Per resistere efficacemente a una misura cautelare, la difesa deve non solo evocare dati personali attenuanti, ma contestare puntualmente la motivazione del giudice con argomentazioni capaci di evidenziare errori logico-giuridici o mancanze documentali (es. prova documentale del domicilio per gli arresti domiciliari).
  • Rischio sanzionatorio per ricorsi infondati: la presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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