Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27326/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato per furto aggravato. In cassazione è stato proposto un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 99 e 161 c.p. perché, secondo la difesa, il reato si sarebbe già prescritto prima della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, avuto riguardo alla pena edittale massima del reato contestato e al tempus commissi delicti, nonché alla disciplina sulla recidiva contestata e ritenuta, il termine di prescrizione massimo era di anni venti e dunque non era maturato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 161 c.p. quale norma invocata dalla difesa sulla prescrizione in presenza di recidiva.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per sostenere il maturare della prescrizione prima della sentenza di primo grado; la Corte lo esclude alla luce del termine massimo di prescrizione calcolato con la recidiva.

  • art. 624 c.p.

    Indicato insieme all'art. 625 c.p. per individuare il furto aggravato contestato e la relativa pena edittale massima.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Richiamato per le aggravanti del furto che fissano la pena edittale massima considerata ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Applicato per determinare il termine massimo di prescrizione in anni venti in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto della pena edittale massima del reato contestato e delle eventuali circostanze che incidono sul massimo prescrizionale, incluse le disposizioni sulla recidiva quando contestata e ritenuta.
  • La deduzione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata quando il calcolo corretto del termine massimo mostra che, alla data della sentenza di primo grado, la prescrizione non era ancora maturata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini del computo della prescrizione possono rilevare sia il tempus commissi delicti sia la disciplina speciale del reato aggravato contestato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.