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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26964/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il diniego di dissequestro dei beni personali a lei attribuiti in relazione a provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente adottato nei confronti del coniuge Cosimo Monteleone (indagato per reati previsti dagli artt. 81 capoverso, 110, 512-bis e 416-bis.1 c.p.). I motivi principali: (1) mancata e insufficiente motivazione circa la ragionevolezza temporale del sequestro e la correlazione tra beni acquistati decenni prima e la condotta contestata; (2) illegittimo e generico uso di un indice statistico ISTAT sulla povertà per valutare la sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p., ossia valutazione non riferibile soggettivamente al destinatario e lesiva del principio di responsabilità personale; (3) omessa valutazione delle deduzioni difensive e degli elementi di carattere reddituale e patrimoniale (errori di metodo nello sviluppo patrimoniale) e mancata verifica della relazione tra i beni sequestrati e la realizzazione del progetto criminale ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto a ragione, constatando la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, in particolare rispetto alla posizione della moglie convivente e alla mancata valutazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza di dissequestro. Per i profili di legittimità (vizi di motivazione tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico), la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p., affinché vengano compiute le necessarie valutazioni (anche con riguardo alla consulenza tecnica e al principio di proporzionalità).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (capoverso)

    Norma penale citata quale riferimento all'imputazione del coniuge; non oggetto di interpretazione giuridica specifica nella motivazione della Corte se non come parte del quadro fattuale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per delineare l'impianto accusatorio nei confronti del coniuge indagato.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata nel capo d'imputazione; non sviluppata analiticamente dalla Corte nella decisione, che si è concentrata sui profili cautelari e motivazionali.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevante per il tema della relazione tra beni e progetto criminoso; la Corte evidenzia la necessità che il giudice di merito valuti l'esistenza di correlazione ai sensi del comma 7 e motivi adeguatamente tale valutazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Citato rispetto alla valutazione della sproporzione tra beni e redditi: la Corte ha censurato l'uso di indici statistici generici (ISTAT) non riferibili al singolo soggetto quale criterio esclusivo per valutare la sproporzione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiama il limite del sindacato in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali (solo motivi attinenti a violazione di legge e vizi gravi di motivazione). La Corte rammenta che i vizi di motivazione radicali rientrano nella nozione di 'violazione di legge'.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 5

    Base normativa per il rinvio al giudice del riesame per nuovo giudizio dopo annullamento in Cassazione.

Massime di principio

  • Se il provvedimento cautelare reale manca di motivazione minima, soprattutto rispetto alla posizione di terzi (es. coniuge convivente), la Cassazione può annullarlo per vizio di motivazione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Il giudice non può fondare la valutazione della sproporzione (ai fini della confisca per equivalente) esclusivamente su indici statistici generici (es. dati ISTAT) non riferiti alla situazione soggettiva del destinatario; è necessaria una valutazione individualizzata.
  • In contestazioni patrimoniali il Tribunale deve considerare le allegazioni difensive e le consulenze tecniche presentate: il mancato esame di elementi rilevanti può costituire vizio di motivazione.
  • Il rapporto di congruità temporale tra momento di acquisizione dei beni e fatti contestati deve essere valutato e adeguatamente motivato; beni acquistati molto prima dei fatti richiedono spiegazioni sulla loro attinenza al profitto del reato.
  • In sede di cassazione l'impugnazione avverso misure reali è limitata a profili di illegittimità e vizi di motivazione; vizi gravi di motivazione possono portare all'annullamento e al rinvio per un nuovo esame di merito.

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