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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32593/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Matteo impugnava l'ordinanza dell'8/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo presentato il 18/6/2022 con raccomandata avverso la decisione che aveva accolto solo parzialmente la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale aveva ritenuto il reclamo inammissibile perché, in data 7/6/2022, un reclamo analogo era stato già dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, del d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in legge n. 176/2020) per mancata firma digitale, con conseguente consumazione del potere di impugnazione. Il ricorrente deduceva che il principio della consumazione dell'impugnazione non sarebbe applicabile nel processo penale nei termini indicati dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il principio di unicità dell'impugnazione esiste ma non opera quando il primo atto di impugnazione sia stato definito in termini meramente formali e procedurali (ad es. inammissibilità per vizi di forma quali il mancato rispetto delle regole tecniche della PEC). In tali casi, se un secondo atto di impugnazione valido è proposto entro il termine di legge, la consumazione del potere impugnatorio non impedisce la proposizione del nuovo atto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di sorveglianza perché rinnovasse il giudizio applicando il principio enunciato.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina l'istanza risarcitoria proposta dal detenuto; la Corte richiama la norma come oggetto della domanda originaria del ricorrente ma non la interpreta sostanzialmente nel provvedimento impugnato

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La norma è stata invocata dal Tribunale per dichiarare inammissibile il primo reclamo per assenza di firma digitale; la Corte precisa però che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali non determina automaticamente la consumazione del potere impugnatorio quando sia possibile proporre un secondo atto valido entro il termine

  • codice di procedura penale

    Richiamato quale riferimento sugli strumenti processuali per evitare conflitti di giudicati; la Corte osserva che il rischio di pronunce contrastanti giustifica il principio di unicità soltanto se la prima impugnazione è stata definita sul merito

Massime di principio

  • Il principio di unicità dell'impugnazione mira a evitare la frammentazione dei giudizi e pronunce contrastanti, ma trova limite quando la prima impugnazione è definita solo per ragioni formali.
  • Se un primo atto di impugnazione è stato respinto per vizi formali (es. errore nella trasmissione via PEC o mancanza di firma digitale), il ricorrente può proporre un secondo atto valido purché lo presenti entro il termine perentorio previsto dalla legge.
  • Il Tribunale deve valutare se la precedente decisione abbia avuto natura meramente procedurale o abbia invece deciso sul merito: solo nel primo caso la consumazione del potere impugnatorio non opera.
  • Per evitare problemi, l'operatore (difensore/imputato) deve curare la forma dell'impugnazione (firma digitale, modalità di invio) e, se possibile, sanare tempestivamente eventuali errori presentando un atto corretto entro il termine.
  • La mera conoscenza o meno della decisione sulla prima impugnazione può avere rilievo probatorio: il giudice deve accertare le circostanze pratiche (data di notifica/di ricezione) quando si discute della tempestività e della consumazione.

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