Cassazione Penale, Sentenza n. 5836/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Raviola chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra varie condanne per truffa in concorso e per bancarotta fraudolenta relative a tre procedimenti (Tribunale di Alessandria, Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano). La difesa deduceva che le condotte erano state tutte consumate in un quadriennio (1998-2002), contestando che il giudice dell'esecuzione avesse valutato correttamente la dimensione temporale (avrebbe considerato la data della dichiarazione di fallimento invece della data della condotta). In secondo luogo, il ricorrente lamentava carenza di motivazione in relazione al riconoscimento di periodi di "presofferto" patiti dopo la consumazione dei reati e relativi all'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i criteri per valutare la continuazione, avendo rilevato elementi ostativi all'unico disegno criminoso: eterogeneità delle fattispecie (presenza anche di numerose condanne per truffa), significativa distanza temporale tra i fatti (circa un anno tra il primo e il secondo fallimento e circa tre anni tra il primo e il terzo), e coincidenza solo parziale dei concorrenti. La Corte ha inoltre precisato che, nei reati di bancarotta, la data rilevante è quella della commissione delle condotte distrattive e che il giudice di merito ha effettivamente considerato i tempi di commissione delle condotte e non solo le date delle sentenze dichiarative di fallimento. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso (mancanza dell'ordine di esecuzione e della documentazione sul presofferto) e per omessa preliminare richiesta al Pubblico Ministero competente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione; la Corte afferma che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso prima di riconoscere il beneficio.
Principio richiamato per la valutazione dell'unicità del disegno criminoso: il decorso del tempo è elemento decisivo, e una ampia distanza temporale tra le violazioni rende meno probabile una programmazione unitaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo e altre pronunce citate)
Richiama i criteri consolidati: l'esistenza di un disegno criminoso va accertata attraverso indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmata abitudine di vita; la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare, con argomentazioni e prove specifiche, che i reati erano programmati sin dal primo episodio almeno nelle linee generali; non basta mostrare somiglianze generiche tra reati.
- La contiguità temporale è un indice cruciale: quanto maggiore è l'intervallo tra i fatti, tanto meno probabile è l'esistenza di un disegno unitario, salvo elementi probatori contrari.
- Nei reati di bancarotta fraudolenta rileva la data di commissione delle condotte distrattive (atto materiale), non soltanto la data della sentenza dichiarativa di fallimento; il giudice deve, se possibile, esaminare i momenti concreti in cui le condotte si sono manifestate.
- La coincidenza parziale dei concorrenti e l'eterogeneità delle fattispecie (es. coesistenza di truffe e bancarotte) sono indici che ostano al riconoscimento della continuazione.
- In tema di presofferto e di esecuzione, l'istanza deve essere documentata: il ricorso in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza (allegare ordini di esecuzione e documenti rilevanti). Inoltre, per questioni di esecuzione, è opportuno rivolgersi preliminarmente al Pubblico Ministero competente prima di adire il giudice dell'esecuzione.
- Nella impugnazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione è fondamentale contestare in modo specifico e puntuale la motivazione di merito; censure generiche sono destinate all'inammissibilità.
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