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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29048/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per i reati di illecita concorrenza con minaccia e violenza e di tentata estorsione aggravati dall'agevolazione mafiosa. Il ricorrente deduceva: 1) nullità della notifica dell'ordinanza del riesame per omessa pagina; 2) carenza di gravi indizi di colpevolezza e mancata prova dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cp; 3) vizio di motivazione e mancata valutazione delle esigenze cautelari, denunciando un automatismo nella misura e l'omessa considerazione delle prove a favore (tra cui una conversazione favorevole al ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: la mancanza di una pagina nella copia notificata non ha determinato nullità poiché al difensore spettava l'avviso di deposito e l'onere di richiedere la parte mancante in cancelleria; nel procedimento cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi (standard meno rigoroso rispetto al giudizio di merito) e il tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e coerente sul complesso indiziario e sulle esigenze cautelari, richiamando la presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p.; non sono state dedotte censure di specifica violazione di legge o manifesta illogicità tali da consentire la cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 171 cod. proc. pen. (lett. A)

    Invocato dal ricorrente in relazione alla nullità della notifica; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché il difensore poteva ottenere la copia integrale in cancelleria e l'omissione materiale non ha impedito la conoscenza del contenuto.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità denunciata.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle censure procedurali; la Cassazione ha giudicato le censure procedurali manifestamente infondate.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di notifiche e formalità; la Corte ha ribadito l'onere del difensore di acquisire la parte mancante in cancelleria.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali diritti non siano stati compromessi dalla mancata copia integrale notificata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto tra standard probatorio in sede cautelare e in sede di merito; la Corte ha chiarito che in fase cautelare non si richiede la qualificazione speciale degli indizi prevista dal comma 2 dell'art.192.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il comma "uno bis" e spiegato che per la misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità, senza applicare il criterio più rigoroso dell'art.192 comma 2.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal giudice del riesame e richiamato dalla Cassazione: la Corte ha accettato l'argomento secondo cui esiste una presunzione rilevante ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari in casi di reati aggravati da contesto mafioso, motivando l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

  • art. 416-bis c.p.

    Oggetto della contestazione dell'aggravante mafiosa; la Corte ha ritenuto che, alla luce del compendio indiziario ricostruito dal tribunale, le condotte e il coinvolgimento di un esponente apicale erano idonei a far emergere l'intervento e l'interessamento dell'organizzazione mafiosa, giustificando l'aggravante.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e

    Richiamato dalla Corte per delimitare l'ambito della cassazione: i ricorsi che impugnano la valutazione dei fatti sono ammissibili solo se denunciano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; nel caso in esame le censure di merito sono state ritenute una mera diversa valutazione dei fatti.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità e sanzioni; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare lo standard probatorio richiesto è quello dei "gravi indizi di colpevolezza", non la prova piena: le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili in Cassazione.
  • La mancata notifica integrale di un provvedimento non determina automaticamente la nullità: se il difensore è stato avvisato del deposito in cancelleria, è suo onere procurarsi la parte mancante; l'errore materiale nella copia notificata non implica necessariamente la lesione del diritto di difesa.
  • Per configurare l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. non è sempre richiesta la prova di una motivazione interna soggettiva per ciascun concorrente; è sufficiente che le modalità e il contesto delle condotte evochino l'intervento o l'interessamento dell'organizzazione mafiosa e che vi siano indizi di collegamento organico o di impulso da parte di esponenti dell'organizzazione.
  • Le esigenze cautelari possono essere fondate anche su presunzioni specifiche previste dalla legge (es. richiamo all'art. 275 co.3 c.p.p.) e su valutazioni aggiornate del pericolo di recidiva; il giudice deve motivare l'attualità e la concretezza del pericolo, ma la valutazione resta rimessa al giudice di merito e non è sovvertibile in Cassazione se non per vizi di legge o manifesta illogicità.
  • La presentazione in Cassazione di censure che si risolvono in una diversa valutazione del compendio probatorio è generalmente improduttiva: occorre indicare specifiche violazioni normative o elementi che dimostrino la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata.
  • Fatti o provvedimenti sopravvenuti successivi al provvedimento impugnato (es. modifiche della misura cautelare nei confronti di coindagati) non possono essere assunti in sede di legittimità per rivedere la legittimità del provvedimento genetico, salvo che non siano stati dedotti e valutati nel procedimento oggetto di impugnazione.

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