Cassazione Penale, Sentenza n. 30359/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva presentato istanze per accedere a misure alternative alla detenzione; il Tribunale di Sorveglianza di Napoli le aveva dichiarate inammissibili ritenendo che il reato in espiazione fosse ostativo perché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., con conseguente necessità di collaborazione con la giustizia, ovvero di collaborazione impossibile o inesigibile, e richiamando anche la mancanza di concrete iniziative risarcitorie. Nel ricorso per cassazione si deducevano erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi che il giudice di sorveglianza non avesse considerato il mutato quadro normativo introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, conv. in l. n. 199 del 2022, che ha riscritto l'art. 4-bis ord. pen. e non configura più la preclusione all'accesso alle misure alternative per i non collaboranti come caratteristica portante del regime. Si lamentava inoltre che il riferimento alla mancata riparazione fosse frutto di travisamento e che non fosse stata valutata la documentazione sul percorso detentivo del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale ha motivato quasi integralmente come se la riforma della disciplina dell'ostatività introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 non fosse mai entrata in vigore, omettendo di esaminare le istanze sulla base della nuova cornice normativa. Ha giudicato non chiaramente inquadrato anche il passaggio relativo alle iniziative risarcitorie. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, affinché riesamini le istanze del condannato alla luce della disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
Viene richiamato come norma di aggravamento del reato in espiazione, cui il Tribunale aveva ricollegato la disciplina ostativa all'accesso alle misure alternative.
La Corte evidenzia che la sua disciplina è stata riscritta dal d.l. n. 162 del 2022 e che l'accesso alle misure alternative non è più rigidamente precluso ai non collaboranti, dovendo essere valutato alla luce della nuova cornice normativa.
È indicato come intervento legislativo che ha mutato l'assetto della disciplina dell'ostatività e della collaborazione ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.
Legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022.
Massime di principio
- In sede di sorveglianza, le istanze di accesso alle misure alternative devono essere esaminate applicando la disciplina vigente al momento della decisione, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute in materia di regime ostativo.
- Dopo la riforma dell'art. 4-bis ord. pen., la mancata collaborazione non opera più come preclusione automatica e assoluta all'accesso alle misure alternative, dovendo il giudice verificare se ricorrano le condizioni previste dalla nuova disciplina.
- La motivazione è viziata quando il giudice fonda la decisione su un assetto normativo superato, senza confrontarsi con i parametri effettivamente dedotti dal richiedente e con gli elementi documentali allegati.
- Il richiamo alla mancata riparazione del danno o alle iniziative risarcitorie deve essere coerente con l'effettivo inquadramento della fattispecie e adeguatamente motivato, non potendo risolversi in un'affermazione apodittica.
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