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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento a) dell’ordinanza n. 2216 del 14 marzo 2025 prot. n. 6685, successivamente notificata, nella parte in cui il Responsabile dell’AREA V – SUE, Urbanistica e Demanio del Comune di Castellabate ha ingiunto la demolizione 1) di una strada in cls della lunghezza di circa 37,00 m per una larghezza media di circa 3,50 che conduce dalla parte superiore del lotto (lato ingresso) verso la parte più a valle dello stesso ad una quota di alcuni metri più bassa, 2) struttura di supporto per la realizzazione di una piscina in parte fuori terra delle dimensioni di m 6,50 per 11,40 m con altezza di circa 1,50. Tale struttura è realizzata in doghe in legno o materiale sintetico similare con struttura portante in metallo. Tale manufatto è adagiato su di un piano ottenuto da uno sbancamento delle dimensioni similari all’ingombro della costruenda piscina con due lati sostenuti da dei muri di contenimento ottenuti con massi in cls prefabbricati, 3) opere di sistemazione esterne costituite da un muretto in pietra locale della lunghezza di m. 16,00 circa per una altezza che parte da 80 cm per poi nella parte finale terminare a quota zero, eseguite sull’area ubicata in Castellabate alla contrada San Gennaro e distinta al foglio 14 part. n. 1210 NCEU; b) del verbale di sopralluogo prot. n. 6513 del 13 marzo 2025; c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e lesivo degli interessi dei ricorrenti e in particolare dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 2215 del 10 marzo 2025 a firma del Responsabile del Comune di Castellabate.

Giustizia amministrativa202500742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una strada in calcestruzzo, della struttura di supporto per una piscina fuori terra e di opere esterne di sistemazione, oltre al verbale di sopralluogo e all’ordinanza di sospensione dei lavori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo di avere realizzato, a servizio dell’attività ricettiva svolta nell’immobile principale, camminamenti, un muretto di circa 80 cm, una casetta in legno e una piscina fuori terra. Ha dedotto il difetto di motivazione dell’ordinanza, poiché il provvedimento non avrebbe individuato con sufficiente precisione le opere contestate, la relativa categoria edilizia e il regime autorizzatorio applicabile a ciascuna di esse. Ha inoltre sostenuto che il muretto e la pavimentazione del percorso fossero riconducibili all’edilizia libera o, al più, alla CILA; quanto alla piscina, ha dedotto che si trattasse di una struttura modulare, non infissa al suolo, temporanea, pertinenziale, priva di autonomo valore di mercato e di volumetria rilevante, soggetta quindi alla sola SCIA e non al permesso di costruire. Ha infine sostenuto che le opere non necessitassero di autorizzazione paesaggistica, anche in ragione delle lavorazioni ricomprese nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato di avere rimosso alcune opere, dichiarando di voler eseguire l’ordinanza limitatamente al ripristino dei movimenti di terra e alla rimozione della casetta in legno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso limitatamente alle opere già rimosse, per sopravvenuta carenza di interesse. Per le opere residue — strada in calcestruzzo, struttura di supporto per la piscina e muretto di sistemazione esterna — ha respinto il ricorso. Il giudice ha rilevato che tutte le opere erano state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che, in tale contesto, anche opere esterne, pertinenziali o qualificabili come volumi tecnici possono avere rilevanza paesaggistica, dovendo essere previamente sottoposte alla valutazione dell’autorità competente. In particolare, la piscina, sia interrata sia fuori terra, è stata ritenuta intervento di nuova costruzione volumetricamente rilevante, soggetto al permesso di costruire e alla previa autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente specifica nell’individuare le opere contestate; le stesse non sono state considerate riconducibili all’edilizia libera e risultano rilevanti sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    Le opere contestate non sono state ritenute riconducibili all’edilizia libera; la struttura destinata alla piscina è stata qualificata come intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Il giudice non ha accolto la tesi secondo cui il muretto e la pavimentazione del percorso fossero riconducibili alla CILA o all’edilizia libera.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La piscina non è stata ritenuta soggetta alla sola SCIA, poiché la sua realizzazione in area vincolata è stata qualificata come intervento di nuova costruzione.

  • d.P.R. 31/2017, allegato A, punti A.4 e A.12

    Il richiamo alle ipotesi di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non è stato ritenuto idoneo a escludere la rilevanza paesaggistica delle opere concretamente realizzate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione è stata esaminata quale misura repressiva degli abusi edilizi, ma il testo non esplicita un’interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche opere esterne, pertinenziali o qualificate come volumi tecnici possono avere rilevanza paesaggistica e devono essere previamente sottoposte alla valutazione dell’autorità competente quando incidono sullo stato dei luoghi.
  • La realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, in zona vincolata può integrare un intervento di nuova costruzione quando presenta una rilevanza volumetrica e funzionale tale da incidere stabilmente sull’assetto del territorio; in tal caso sono necessari il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
  • Un’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando individua in modo specifico le opere abusive contestate, anche se non espone separatamente per ciascuna opera una qualificazione edilizia analitica, purché dalla descrizione sia comprensibile la consistenza degli interventi e la loro rilevanza edilizia e paesaggistica.
  • La rimozione spontanea di alcune opere contestate determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione dell’ordinanza limitatamente a tali opere, mentre il giudizio resta procedibile per le opere ancora esistenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interessePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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