Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01619/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva condannato la società costruttrice, per violazione delle distanze legali tra edifici, a demolire le parti superiori di un nuovo fabbricato per riportarlo entro il parametro urbanistico indicato nel titolo. Nel procedimento ex art. 612 c.p.c. il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il titolo dovesse essere attuato facendo applicazione del c.d. indice di visuale libera, richiamando anche la successiva sentenza del TAR di Bolzano che aveva annullato il permesso di costruire rilasciato alla società. Il Tribunale, investito dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la soluzione tecnica del giudice amministrativo fosse compatibile con il titolo esecutivo. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione degli artt. 612, comma 2, e 101 c.p.c. per l'asserita irrituale produzione, da parte dell'esecutata, della sentenza amministrativa nel corso della riserva; 2) violazione dell'art. 612, comma 2, c.p.c. per aver il giudice di merito utilizzato la sentenza del TAR per interpretare e, in sostanza, integrare il titolo esecutivo giudiziale; 3) vizio di motivazione per aver ritenuto non discusso il significato del parametro urbanistico H/2 e per non aver considerato che l'esecuzione poteva avvenire in modi diversi da quello scelto dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice dell'opposizione avesse illegittimamente reinterpretato il titolo esecutivo alla luce di elementi estranei ad esso e della sentenza del TAR, finendo per integrare o correggere il contenuto del giudicato anziché limitarsi ad attuarlo. Ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bolzano in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione agli atti esecutivi verificando la conformità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione alla portata del titolo esecutivo, senza sovvertirne il contenuto mediante ricostruzioni tecnico-urbanistiche ex post. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la difesa personale della parte ricorrente, senza specifiche statuizioni interpretative

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come parametro del contraddittorio in relazione alla produzione documentale asseritamente irrituale

  • art. 612 c.p.c.

    il giudice dell'esecuzione deve accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo e risolvere le difficoltà attuative, ma non può integrare o sovvertire il contenuto del titolo medesimo né rinnovare il giudizio di cognizione

  • art. 360 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per vizio motivazionale

  • art. 872 c.c.

    richiamato come norma sostanziale su cui si era fondata la domanda originaria di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 612 c.p.c. il giudice dell'esecuzione può concretizzare l'obbligo di fare imposto dal titolo e risolvere le difficoltà pratiche di attuazione, ma non può integrare il titolo né rileggerlo alla luce di elementi esterni che ne alterino la portata.
  • Quando il titolo esecutivo giudiziale ha già determinato l'obbligo in relazione a specifici parametri tecnici o urbanistici, l'esecuzione deve muovere da tali determinazioni e non può sostituirle con criteri diversi emersi successivamente in altro giudizio o in altra sede.
  • L'interpretazione extratestuale del provvedimento giudiziale è consentita solo se fondata su elementi ritualmente acquisiti nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo e sempre che resti rispettata la portata del comando giudiziale ormai definitivo.
  • Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi non può compiere una nuova cognizione sul rapporto sostanziale o correggere ex post il contenuto del giudicato; se la parte riteneva erronea la sentenza di condanna, doveva impugnarla nei modi ordinari.
  • In tema di distanze tra edifici, la scelta della concreta misura o della soluzione tecnica di adeguamento deve restare coerente con il dispositivo e con la motivazione del titolo esecutivo, senza trasformare l'esecuzione in un nuovo giudizio sul merito urbanistico-edilizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.