Cassazione Penale, Sentenza n. 10675/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativa al periodo di custodia in carcere dal 22/02/2019 al 14/02/2020. Il ricorrente deduce che l'ordine di esecuzione è stato eseguito senza disporre la sospensione perché l'organo dell'esecuzione ha applicato retroattivamente le modifiche introdotte dalla legge 9/1/2019 n.3 all'art. 4-bis L.354/75, impedendo l'accesso a misure alternative. Successivamente la Corte Costituzionale (sent. n.32/2020) ha dichiarato l'illegittimità della interpretazione retroattiva; il ricorrente sostiene quindi che la detenzione è ingiusta e chiede l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli e ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli. Il Collegio ha stabilito il principio di diritto secondo cui rientra nel diritto alla equa riparazione, ai sensi della sentenza n.310/1996 della Corte Costituzionale e degli artt. 314-315 c.p.p., anche la detenzione ingiustamente patita a causa della mancata sospensione dell'esecuzione della pena (pari o superiore a tre anni) quando tale mancata sospensione sia riconducibile all'applicazione retroattiva di disposizioni poi dichiarate incostituzionali (legge n.3/2019 art.1, comma 6, lett. b). La Corte d'appello dovrà: valutare l'esistenza del diritto alla riparazione in base al principio indicato; accertare se il detenuto abbia tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo che escluda la riparazione; e regolare le spese processuali nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha affermato che si applica anche quando la detenzione deriva da un errore dell'organo che ha emesso l'ordine di esecuzione, purché non sia imputabile a comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
Regola l'ordine di esecuzione e la sospensione dell'esecuzione; nel caso in esame l'organo dell'esecuzione non aveva disposto la sospensione in relazione all'applicazione della novella normativa, determinando l'evento controverso.
legge 9 gennaio 2019, n.3 (art.1, comma 6, lett. b))
Le modifiche introdotte riguardavano le cause ostative alle misure alternative (art.4-bis L.354/75). La Corte ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale della sua applicazione retroattiva operata dalla Corte Costituzionale (sent. n.32/2020).
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento Penitenziario)
La modifica alle condizioni di accesso a misure alternative è stata al centro della controversia; l'applicazione retroattiva di tale modifica è stata considerata illegittima dalla Corte Costituzionale ove operata nei confronti di condannati per fatti anteriori.
Costituzione (art. 3, art. 24, art. 25 comma 2)
Richiamati i principi costituzionali di uguaglianza, diritto di difesa e divieto di retroattività in pejus delle norme penali; la sentenza sottolinea che modificazioni normative che trasformino la natura della pena e incidano sulla libertà personale non possono essere applicate retroattivamente se ciò viola l'art.25, comma 2 Cost.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 5)
Richiamato il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o detenzione ingiusta; costituisce argomento a sostegno dell'estensione della riparazione anche per detenzioni derivanti da errato ordine di esecuzione.
Corte Costituzionale, sentenza n.32 del 12-16/2/2020
Dichiarata l'incostituzionalità dell'interpretazione che aveva reso retroattive le modifiche introdotte dalla legge n.3/2019 rispetto all'accesso alle misure alternative e alla sospensione dell'ordine di esecuzione; la motivazione riconosceva l'esistenza di una legittima aspettativa dei condannati di poter accedere a misure alternative nell'assetto normativo antecedente.
Corte Costituzionale, sentenza n.310 del 18-25/7/1996
Principio storico che riconosce il diritto alla equa riparazione anche per detenzioni conseguenti a erronei ordini di esecuzione.
Cassazione, Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021 (depositata 2022)
Giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla riparazione per detenzioni ingiuste causate dall'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative; la Corte di cassazione ha richiamato e seguito tale pronuncia nel caso in esame.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione ex art.314 c.p.p. può spettare anche quando la privazione della libertà derivi da un errore dell'organo esecutivo nell'emissione dell'ordine di esecuzione, non solo da misure cautelari originarie, purché l'interessato non abbia concorso con comportamento doloso o gravemente colposo.
- Se un ordine di esecuzione è stato eseguito senza la sospensione perché fondato su una interpretazione retroattiva di una norma poi dichiarata incostituzionale, la detenzione che ne è derivata può essere qualificata come ingiusta ai fini della riparazione.
- Il giudice di merito, chiamato a valutare la domanda di riparazione in tali casi, deve: a) accertare se ricorrono le condizioni di legge per la riparazione (artt. 314-315 c.p.p.); b) verificare l'eventuale comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che escluda la riparazione; c) tenere conto della legittima aspettativa normativa esistente anteriormente alla modifica dichiarata incostituzionalmente retroattiva.
- La giurisprudenza consolidata e la Corte Costituzionale richiedono attenzione al divieto di analogia in malam partem e alla regola del tempus regit actum: le norme che incidono sulla natura della pena o sulla libertà personale non devono essere applicate retroattivamente in modo da peggiorare la posizione del condannato.
- In casi analoghi è opportuno agire tempestivamente e documentare l'intervenuta pronuncia di incostituzionalità o di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale che renda illegittima la precedente applicazione, poiché ciò costituisce elemento decisivo per la sussistenza del diritto alla riparazione.
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