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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38987/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., perché nella rideterminazione della pena per il rito abbreviato la Corte avrebbe applicato erroneamente la riduzione prevista, riducendo la pena detentiva in misura inferiore a un terzo rispetto a quanto dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato un errore nel calcolo della diminuzione per il rito abbreviato (la pena di 8 mesi avrebbe dovuto essere ridotta a 5 mesi e 10 giorni e non a 5 mesi e 20 giorni). Tuttavia, essendo intervenuta una modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che ha reso la fattispecie punibile a querela della persona offesa e non risultando la querela agli atti, la Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la rideterminazione della pena nel rito abbreviato; la Corte ha comunque rilevato un errore di calcolo relativo alla diminuzione

  • art. 442, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina la riduzione di pena nel rito abbreviato; applicazione numerica errata nella sentenza di merito (calcolo della riduzione di un terzo non eseguito correttamente)

  • artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.

    Norme sostanziali che definiscono il reato per cui l'imputata è stata ritenuta responsabile: tentato furto aggravato per l'uso di mezzo fraudolento e per essere stato commesso da più persone

  • art. 624, comma 3, cod. pen.

    «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»

    La norma stabilisce che il furto è, di regola, procedibile a querela; la Cassazione ha ritenuto rilevante la mancanza della querela dopo la modifica normativa richiamata

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha mutato il regime di procedibilità della fattispecie in questione rendendola procedibile a querela della persona offesa dopo la pronuncia impugnata; la modifica ha reso improcedibile l'azione in assenza di querela

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Previene le ipotesi in cui l'azione può comunque procedere anche in mancanza di querela; la Corte ha ritenuto che nessuna di tali ipotesi ricorra nel caso concreto

  • Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino, Rv. 273551)

    Precedente giurisprudenziale citato a supporto dell'analisi sulla procedibilità e sulle conseguenze della mancanza della querela

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con mod. dalla legge 18/12/2020 n. 176

    Norma procedurale richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore generale (consente particolari modalità di intervento del P.G. in Cassazione)

Massime di principio

  • Se la fattispecie è diventata procedibile a querela per effetto di una modifica normativa intervenuta dopo la sentenza impugnata e la querela non risulta agli atti, l'azione penale è improcedibile e la sentenza va annullata senza rinvio.
  • Nella rideterminazione della pena per il rito abbreviato va applicata correttamente la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; errori aritmetici nella riduzione possono essere censurati in sede di legittimità.
  • L'annullamento senza rinvio è adeguato quando, per cambiamenti normativi o per assenza di condizioni di procedibilità, il giudizio non può essere proseguito.
  • Prima di confermare o rideterminare una condanna, il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei presupposti di procedibilità (es. querela) alla luce di eventuali modifiche legislative intervenute successivamente al fatto o alla decisione impugnata.
  • Le eccezioni previste dall'art. 129 c.p.p. (che consentono la prosecuzione dell'azione anche senza querela) vanno sempre verificate: se non ricorrono, la mancanza della querela determina l'improcedibilità.

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