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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11954/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deducendo vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la censura sulla qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è proponibile solo quando la qualificazione adottata sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non basta denunciare un errore valutativo in diritto che non risulti evidente dalla contestazione. Nel caso concreto, la non manifesta eccentricità escludeva la sindacabilità della qualificazione, anche in considerazione dei considerevoli quantitativi di hashish e cocaina sequestrati e indicati nel capo di imputazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato quale diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sussunzione, ma rileva che la contestazione riguardava quantitativi di stupefacente non incompatibili, in modo immediatamente evidente, con il capo di imputazione.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per indicare che la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la possibilità di ricorrere per cassazione per erronea qualificazione del fatto nelle sentenze di patteggiamento è ammessa solo se la qualificazione sia palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione del fatto è ammissibile in cassazione solo quando l'errore risulti immediatamente percepibile e la qualificazione adottata sia palesemente estranea al capo di imputazione.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una rivalutazione di merito o in una critica a errori valutativi in diritto che non emergano con evidenza dalla contestazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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