Cassazione Civile, Ordinanza n. 20588/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento e la correlata cartella di pagamento con cui venivano recuperati a tassazione maggiori redditi per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorso era stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria lo aveva dichiarato inammissibile. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 17 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello era stato notificato direttamente presso il difensore dell'appellato, il quale aveva rifiutato di ricevere il plico perché già revocato, e che quindi la CTR aveva errato nel ritenere inesistente o invalida la notifica; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992, censurando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello fondata sul mancato deposito della ricevuta di spedizione del plico postale, assumendo che la produzione dell'avviso di ricevimento con attestazione idonea fosse sufficiente. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché mirava a contestare un errore percettivo del giudice di merito sui documenti di causa, deducibile solo con revocazione, mentre ha accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità dell'appello se l'avviso di ricevimento consente di desumere la data di spedizione o comunque la tempestività della notifica. Nel caso concreto risultava che il plico era stato ricevuto il 17 marzo 2014 e che la costituzione dell'Agenzia era avvenuta il 10 aprile 2014, con rispetto sia del termine lungo per impugnare sia del termine di costituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che la CTR non poteva dichiarare inammissibile l'appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, dovendo invece verificare la tempestività della notificazione secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello nel merito.
Norme richiamate
art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina la notificazione dell'impugnazione nel processo tributario; non fonda, nel caso concreto, l'inammissibilità dell'appello per le ragioni ritenute dalla CTR.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sua violazione è stata denunciata per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte esclude che la sua violazione possa essere affermata quando l'avviso di ricevimento consenta comunque di verificare la tempestività della notifica e della costituzione.
l'errore del giudice di merito nella percezione di documenti già acquisiti non integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma può essere fatto valere solo con revocazione.
l'inesatta percezione degli atti e dei documenti da parte del giudice di merito è deducibile con revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione del plico postale non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello, se l'avviso di ricevimento o altra attestazione postale consente di desumere in modo affidabile la data di spedizione o comunque la tempestività della notifica.
- L'errore del giudice di merito che consista nella percezione o lettura errata di documenti ritualmente acquisiti al processo non è denunciabile come vizio ex art. 360 c.p.c., ma solo mediante revocazione per errore di fatto.
- Ai fini della tempestività dell'appello notificato per posta, occorre verificare sia il rispetto del termine per impugnare sia il rispetto del termine di costituzione, potendo la prova della tempestività risultare anche dall'avviso di ricevimento se munito delle necessarie attestazioni postali.
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