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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19297/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per una contravvenzione del Codice della strada, contestata per fatti commessi in Palermo l'11 luglio 2019. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata motivazione sulla prescrizione, sostenendo che il reato si fosse estinto prima della decisione d'appello. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, richiamando il principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e contestando l'adeguatezza dell'accertamento in fatto sulla sua condotta di guardia macchine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il fatto, commesso nel 2019, ricadeva nel periodo di applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 sulla sospensione del corso della prescrizione tra i gradi di giudizio; pertanto, alla data della sentenza d'appello il termine non era decorso. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione della Corte territoriale non presentava la dedotta illogicità e aveva spiegato in modo sufficiente l'applicazione della norma del Codice della strada, sulla base dell'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice applicata per sanzionare la condotta accertata come svolgimento dell'attività di guardia macchine nel contesto contestato

  • art. 157 c.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte ha escluso che il termine fosse decorso per effetto della disciplina sulla sospensione della prescrizione applicabile ai fatti del 2019

  • art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.

    la Corte richiama la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e ritenuta applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134

    richiamata come intervento normativo successivo che non esclude, per i fatti ricompresi nell'arco temporale indicato, l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando

  • art. 544 c.p.p.

    richiamato quale termine da cui decorre la sospensione della prescrizione tra i gradi di giudizio nei casi considerati dalla disciplina applicabile

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    considerata applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 e fonte della sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduca l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato se, per la data del fatto e per la disciplina intertemporale applicabile, il termine prescrizionale risultava sospeso tra i gradi di merito.
  • Per i reati commessi nel periodo di applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado deve essere computata anche quando il ricorso invochi la prescrizione maturata prima della decisione d'appello.
  • È manifestamente infondato il motivo che denunci illogicità o carenza di motivazione quando la sentenza impugnata abbia comunque spiegato, in modo coerente, gli elementi fattuali posti a base dell'affermazione di responsabilità e l'applicazione della norma incriminatrice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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