Cassazione Penale, Ordinanza n. 19297/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per una contravvenzione del Codice della strada, contestata per fatti commessi in Palermo l'11 luglio 2019. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata motivazione sulla prescrizione, sostenendo che il reato si fosse estinto prima della decisione d'appello. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, richiamando il principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e contestando l'adeguatezza dell'accertamento in fatto sulla sua condotta di guardia macchine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il fatto, commesso nel 2019, ricadeva nel periodo di applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 sulla sospensione del corso della prescrizione tra i gradi di giudizio; pertanto, alla data della sentenza d'appello il termine non era decorso. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione della Corte territoriale non presentava la dedotta illogicità e aveva spiegato in modo sufficiente l'applicazione della norma del Codice della strada, sulla base dell'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice applicata per sanzionare la condotta accertata come svolgimento dell'attività di guardia macchine nel contesto contestato
richiamato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte ha escluso che il termine fosse decorso per effetto della disciplina sulla sospensione della prescrizione applicabile ai fatti del 2019
art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.
la Corte richiama la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e ritenuta applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata come intervento normativo successivo che non esclude, per i fatti ricompresi nell'arco temporale indicato, l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando
richiamato quale termine da cui decorre la sospensione della prescrizione tra i gradi di giudizio nei casi considerati dalla disciplina applicabile
considerata applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 e fonte della sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduca l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato se, per la data del fatto e per la disciplina intertemporale applicabile, il termine prescrizionale risultava sospeso tra i gradi di merito.
- Per i reati commessi nel periodo di applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione tra primo e secondo grado deve essere computata anche quando il ricorso invochi la prescrizione maturata prima della decisione d'appello.
- È manifestamente infondato il motivo che denunci illogicità o carenza di motivazione quando la sentenza impugnata abbia comunque spiegato, in modo coerente, gli elementi fattuali posti a base dell'affermazione di responsabilità e l'applicazione della norma incriminatrice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →