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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38396/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge nella rubrica e carenza di motivazione: la sentenza impugnata non avrebbe specificato la pena base né gli aumenti distinti ex art. 81 c. pen. per ciascun reato satellite e per i reati già giudicati in continuazione, limitandosi a indicare il solo ammontare finale. Tale omissione, secondo il ricorrente, integra vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., impedendo il controllo sulla logicità, proporzionalità e individualizzazione della pena (richiamando anche presunte violazioni dell'art. 132 c.p. e dell'art. 111 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato respinto (in parte inammissibile e, nel complesso, infondato). La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Cassazione, avendo determinato la pena per il reato più grave (capo V, bancarotta fraudolenta) e operato aumenti distinti per i reati satellite e per quelli già giudicati. La Corte d'appello ha fissato la pena base al minimo previsto per la bancarotta fraudolenta e ha applicato aumenti minimi: un mese per ciascuno dei reati satellite indicati ai capi N e O (occultamento o distruzione di scritture contabili e omessa dichiarazione tributaria); aumenti di tre mesi per ciascuno dei due reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti già giudicati con sentenza irrevocabile del 05/04/2016; e due mesi per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili già giudicato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'onere motivazionale relativo agli aumenti è correlato alla loro entità: più la pena è prossima al minimo edittale, più attenuato è l'obbligo di motivazione. Ha osservato che il ricorrente non ha spiegato il concreto pregiudizio derivante dalla motivazione ritenuta carente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    disciplina dell'aumento di pena per i reati in continuazione

    La Corte ha ritenuto che il giudice del merito debba individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare aumenti distinti per ciascun reato satellite; gli aumenti devono rispettare i limiti e il rapporto di proporzione previsto dall'art. 81 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il ricorrente ha invocato questa norma per lamentare carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto che le giustificazioni fornite dal giudice del rinvio siano sufficienti a colmare le lacune indicate dalla Cassazione, escludendo il vizio previsto da tale disposizione.

  • art. 132 c.p.

    criteri per la determinazione della pena

    Richiamato dal ricorrente (rectius indicazione di principio), ma la Corte ha ritenuto che i criteri di individualizzazione e proporzionalità siano stati rispettati nella misura richiesta, tenuto conto della vicinanza della pena al minimo edittale.

  • art. 111 Cost.

    garanzia del giusto processo

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principi costituzionali invocati dato il grado motivazionale fornito e la mancanza, da parte del ricorrente, di indicazione del pregiudizio concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese in caso di reiezione del ricorso

    La Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione a seguito del rigetto del ricorso.

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e altri precedenti

    La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati distintamente, ma che l'intensità dell'obbligo motivazionale è correlata all'entità degli aumenti; aumenti minimi in presenza di reati omogenei e pena prossima al minimo possono essere motivati in modo essenziale.

Massime di principio

  • Il giudice che determina la pena in presenza di reato continuato deve indicare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare gli aumenti distinti per ciascun reato satellite; tuttavia il dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti praticati.
  • Se la pena complessiva è fissata molto vicino al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: aumenti esigui e motivazione sintetica possono risultare sufficienti, salvo che il ricorrente dimostri l'effettivo pregiudizio.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi al dictum della Cassazione sull'istruzione di come procedere alla rinnovata determinazione della pena, ma può integrare la motivazione con un'esposizione che risulti adeguata rispetto alle censure mosse in sede di legittimità.
  • Il ricorrente che deduca vizio di motivazione ha l'onere di spiegare in che modo la carenza motivazionale abbia concretamente pregiudicato la posizione soggettiva o abbia reso irragionevole la quantificazione della pena.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione si applicano le norme che prevedono la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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