Cassazione Penale, Ordinanza n. 32669/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale e rideterminato la pena in quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravate ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, del regio decreto n. 267 del 1942. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, contestando la sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare. La Corte ha rilevato che il motivo riproduceva doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva individuato plurimi indici del dolo specifico: la mancata collaborazione con gli organi della procedura concorsuale per l'intera durata della procedura, l'indirizzamento consapevolmente errato della ricerca dei documenti e la distrazione dei beni. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla bancarotta patrimoniale, contestando la prova della disponibilità effettiva dei beni risultanti intestati al ricorrente presso il PRA e la prova della destinazione del reddito d'impresa. Anche tale motivo è stato ritenuto non specifico, perché meramente reiterativo delle censure d'appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha comunque ritenuto non illogico il ragionamento fondato sull'intestazione formale di quattordici beni mobili registrati, sull'assenza materiale dei beni, sulla mancata indicazione della loro sorte, sulla disponibilità di redditi d'impresa, sulla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi negli anni successivi, sull'assenza di beni e liquidità al momento del fallimento e sull'accumulo di un debito superiore a un milione di euro. Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e l'omessa motivazione sull'aumento di pena applicato per l'aggravante prevista dall'art. 219 della legge fallimentare. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato sulla sussistenza dell'aggravante e sulla determinazione della pena, anche mediante il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha escluso l'esistenza di un automatismo nella riduzione proporzionale dell'aumento, sottolineando l'autonomia delle condotte di bancarotta ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non deducibili nella forma proposta, perché fondati sulla reiterazione apparente di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alla motivazione impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. È stata confermata la decisione di merito, compresa la pena di quattro anni di reclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942
La bancarotta fraudolenta documentale richiede, nella forma specifica considerata, la prova della finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; tale elemento soggettivo può essere desunto da circostanze ulteriori rispetto alla mera scomparsa o irregolare tenuta delle scritture.
art. 219, comma 2, n. 1, R.D. n. 267/1942
La disposizione unifica quoad poenam condotte di bancarotta autonome e indipendenti, qualificando formalmente l'ipotesi come aggravante, ma mantenendo l'autonomia delle diverse condotte ai fini dell'aumento di pena.
La valutazione della prova della distrazione può fondarsi sulla convergenza tra intestazione dei beni, loro mancato rinvenimento e mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni.
Non impone un automatismo di riduzione proporzionale dell'aumento applicato per l'aggravante prevista dall'art. 219 della legge fallimentare.
I criteri di gravità del reato possono essere utilizzati per motivare la determinazione della pena base e dell'aumento relativo alla circostanza aggravante.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera reiterazione delle censure già respinte in appello determina l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze già proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, la mera scomparsa dei libri contabili o la loro irregolare tenuta non dimostrano da sole il dolo specifico; occorrono ulteriori circostanze idonee a evidenziare la finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
- Accertata una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice può desumere il dolo specifico della bancarotta documentale dalla funzionalità dell'irregolare tenuta o dell'omessa tenuta delle scritture all'occultamento o alla dissimulazione degli atti depauperativi, purché tale inferenza sia sorretta da circostanze concrete.
- La prova della distrazione o dell'occultamento di beni della società fallita può essere desunta dalla loro intestazione all'amministratore, dal mancato rinvenimento e dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore stesso, della loro effettiva destinazione.
- L'art. 219, comma 2, n. 1, della legge fallimentare, pur qualificando formalmente l'ipotesi come circostanza aggravante, disciplina sostanzialmente il concorso di condotte di bancarotta autonome e indipendenti, unificate agli effetti sanzionatori.
- L'aumento di pena previsto dall'art. 219 della legge fallimentare non deve essere necessariamente ridotto in misura proporzionale rispetto alla pena base, purché la sua determinazione sia congruamente motivata e coerente con la gravità dei fatti.
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