Cassazione Civile, Sentenza n. 16164/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, dipendente dell'ASP come operatore sanitario, ha chiesto il pagamento di differenze retributive per la mancata corresponsione del c.d. "tabellare iniziale" per il periodo 1.1.2006 - 31.12.2007. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto alcune differenze; in appello la Corte di Reggio Calabria, sulla base di una CTU che quantificava un credito e dei cedolini prodotti dalla stessa ricorrente, ha valutato la retribuzione complessivamente e ha detratto dagli importi dovuti gli arretrati risultanti da busta paga di dicembre 2008 (euro 5.138,30) imputati al "trattamento tabellare 2007", ritenendo quindi non provato un credito residuo. La ricorrente ha chiesto poi la revocazione della sentenza di appello sostenendo che quel pagamento si riferiva in realtà all'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato relativa al periodo 2000-2004; la Corte d'Appello ha rigettato anche la domanda di revocazione ritenendo trattarsi di errore di giudizio e non di errore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la valutazione della Corte d'Appello era legittima in quanto il diritto alla retribuzione va valutato unitariamente (le singole voci sono criteri di calcolo e non diritti autonomi) e quindi era corretto che il CTU ricostruisse retribuzione corrisposta e dovuta nel loro complesso. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla legittimazione o alla procura del rappresentante dell'ASP in assenza di prova della ricorrente sulle irregolarità. Quanto alla revocazione, la Cassazione ha condiviso che la presunta errata imputazione del pagamento ai cedolini del 2008 costituiva questione di valutazione critica dei documenti e non un errore di fatto suscettibile di revocazione. Pur avendo rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che era rimasta contumace in appello, ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della notifica per ragioni di economia processuale dato che il ricorso è comunque infondato. Il ricorso è quindi respinto.
Norme richiamate
Richiamato nell'ambito dei motivi di impugnazione relativi alla rappresentanza e alla validità della procura alle liti; la Corte ritiene che l'onere probatorio circa l'irregolarità della rappresentanza grava su chi la contesta.
art. 13, co. 9, L.R. Calabria 34/2010
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'incapacità del direttore generale prepensionato di rappresentare l'ente; la Corte ha ritenuto mancasse prova di tale effetto preclusivo.
art. 40 L. Regione Calabria 47/2011
Richiamato insieme alla normativa regionale precedente in riferimento agli effetti del prepensionamento, senza che la ricorrente abbia dimostrato la rilevanza o l'applicazione concreta nel caso.
Invocato per la presunta carenza di ius postulandi per mancanza di mandato aggiornato dopo accorpamenti; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato l'illegittimità della rappresentanza.
Richiamato nei motivi relativi all'oggetto del giudizio e all'ampliamento del thema decidendum; la Corte ha affermato che la valutazione globale della retribuzione non ha ampliato illegittimamente l'oggetto.
Invocato in relazione alle prove e alla CTU; la Corte ha ritenuto legittimo l'affidamento al CTU per la ricostruzione complessiva delle retribuzioni.
Richiamato insieme ad altri articoli sul tema dell'assunzione di nuove prove e dell'attività peritale; la Corte ha reputato regolare il conferimento dell'incarico al CTU e la valutazione delle prove.
Fondamento delle censure in cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.
Norme sulla revocazione per errore di fatto e violazione del giudicato; la Corte ha stabilito che la ricorrente ha invocato l'art. 395 n.4 ma non ha provato che si trattasse di fatto non controverso, e che l'ipotesi prospettata non configurava revocazione ammissibile.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; la Corte ha valutato che la valutazione complessiva delle voci retributive non rendeva autonome le singole voci ai fini della prescrizione come dedotta dalla ricorrente.
CCNL 1998/2001 (arts. 30, 31, 32, 35, 39)
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la distinzione fra voci retributive; la Corte ha ritenuto invece che le singole voci servono al calcolo della retribuzione unitaria e non costituiscono diritti autonomi tali da impedire la compensazione valutata globalmente.
art. 7 CCNL 2006/2007
Citato nella stessa prospettazione contrattuale sulla determinazione delle voci retributive; la Corte non ha accolto la tesi della ricorrente di autonomizzazione delle voci.
art. 6 CCNL 2008/2009
Analogamente richiamato nel quadro della disciplina contrattuale; la Corte ha confermato la valutazione unitaria della retribuzione.
Richiamato in tema di domiciliazione per notificazioni: la Corte ha ricordato che la notifica del ricorso per cassazione al domicilio eletto per il primo grado quando la parte è rimasta contumace in appello è nulla, non inesistente.
Citando giurisprudenza correlata, la Corte ha richiamato la possibilità di rinnovazione della notifica nulla ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma ha deciso di non disporla per ragioni di economia processuale dato l'insuccesso del ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Norma fiscale/processuale richiamata nella parte finale della sentenza per la questione del contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'ulteriore importo da versare dal ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto alla retribuzione va valutato unitariamente: le varie voci della busta paga sono criteri di calcolo del medesimo diritto e non diritti autonomi suscettibili di compensazione fra loro se non dimostrato diversamente.
- Se il lavoratore produce documenti (es. cedolini) che imputano pagamenti a determinate poste retributive, deve tempestivamente contestarne l'imputazione in sede di merito; l'assenza di contestazione può legittimare la Corte a tenerne conto.
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è ammessa solo per fatti non controversi e "incontrastabilmente esclusi"; il semplice contrasto di valutazioni o un diverso apprezzamento documentale costituisce normalmente errore di giudizio non revocabile.
- Chi contesta la legittimazione o la procura del rappresentante di un ente pubblico ha l'onere di provare l'irregolarità: la circostanza che il direttore sia stato prepensionato o vi siano stati accorpamenti non invalida automaticamente la rappresentanza senza prova.
- La notifica del ricorso per cassazione al domicilio eletto per il primo grado quando la parte è contumace in appello è nulla (non inesistente); tuttavia, la rinnovazione può essere evitata per economia processuale se il ricorso è comunque infondato.
- Le contestazioni riguardanti prescrizione, compensazioni e imputazioni di pagamenti devono essere svolte e dibattute nel contraddittorio: la Corte non può fondare profili decisivi su questioni non dibattute fra le parti senza violare il principio del contraddittorio.
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