Cassazione Civile, Sentenza n. 16163/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I dirigenti contestavano la determinazione del Fondo per la retribuzione di risultato (anni di riferimento e liquidazioni riferite agli anni oggetto della causa), chiedendo il pagamento delle differenze retributive; la questione centrale era l'interpretazione dell'art.61 del CCNL 5.12.1996 (richiamato dall'art.52 CCNL 8.6.2000) e se le "quote storiche" dovessero essere calcolate sulla base dei precedenti Fondi secondo il D.P.R. 384/1990 senza tener conto degli accordi regionali/aziendali di riduzione, o se invece nei calcoli dovessero entrare le riduzioni/disposizioni regionali e aziendali (non impugnate amministrativamente) adottate prima del passaggio al nuovo sistema.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo del ricorso della Ausl (assorbendo il quarto, rigettando il primo), ha enunciato il principio di diritto secondo cui le "quote storiche spettanti a ciascun ruolo" devono intendersi determinate anche sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61 del CCNL 1994/1997; ha dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Emilia-Romagna; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori indagini, ha rigettato la domanda originaria dei dirigenti (ossia non ha riconosciuto le differenze retributive richieste). Le spese sono state compensate per la novità del principio affermato.
Norme richiamate
CCNL 5.12.1994 (Area della dirigenza sanitaria) - art. 61, comma 2, lett. a)
Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/90 - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art.8, comma 3 della legge n. 537/93
Le "quote storiche" si riferiscono alle quote originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/1990 applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema e devono tenere conto anche degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'articolo 61
CCNL 8.6.2000 - art. 52
Richiama l'art.61 del CCNL 1994/1997 per la formazione del Fondo; quindi la determinazione del Fondo per gli anni successivi dipende dall'interpretazione dell'art.61
D.P.R. 384/1990 (artt. 57 e ss.)
Fornisce il regime previgente dei fondi di produttività che costituiscono la base normativa e tecnica per determinare le "quote storiche" da cui partire per calcolare il nuovo Fondo; la normativa disciplina ripartizione e limiti (es. ore massime di plusorario)
Legge 24 dicembre 1993 n. 537 (art. 8, comma 3)
Impose per il comparto sanità, a decorrere dal 10 gennaio 1994, che l'importo dei Fondi di incentivazione non potesse eccedere il 70% degli stanziamenti relativi all'anno 1991 (decurtazione del 30%) e tale decurtazione va applicata nella determinazione del Fondo
Legge 29 dicembre 1990 n. 407 (art. 5)
Stabilì la necessità di adeguare precedenti provvedimenti e autorizzò l'intervento delle Regioni sulle incentivazioni; la Corte ha ritenuto che gli accordi regionali intervenuti in epoca pubblicistica e prima del passaggio al nuovo sistema siano rilevanti per determinare le "quote storiche"
D.L. 11 luglio 1992 n. 333, art. 2, comma 3 (conv. L. 8 agosto 1992 n. 359)
Ha disposto che le somme relative ai Fondi non potessero essere attribuite in misura superiore agli stanziamenti di bilancio per l'anno 1991; la tecnica normativa evidenzia che il riferimento alle dotazioni storiche (stanziamenti) era voluto anche a livello legislativo
Accordo di interpretazione autentica CCNL 12.7.2001
Precisò che per "quote storiche" si intende l'importo spettante a ciascun ruolo come originariamente determinato ai sensi degli articoli 57 e seguenti del D.P.R. 384/1990 applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema; ha anche richiamato il riferimento agli accordi decentrati vigenti in azienda prima dell'applicazione dell'art.61
D.Lgs. 165/2001 (art. 47/45 e correlati richiamati nel ricorso)
Norme citate nella controversia in relazione alla disciplina delle posizioni dirigenziali e dei procedimenti, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione contrattuale e storica relativa alla formazione del Fondo, rimettendo la questione al diritto del lavoro e alla giurisdizione ordinaria
Massime di principio
- Per il calcolo delle "quote storiche" del Fondo per la retribuzione di risultato va considerato non solo il testo astratto del D.P.R. 384/1990 ma anche gli accordi regionali/aziendali vigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema; questi accordi possono legittimamente ridurre le risorse storiche di riferimento
- La determinazione delle somme spettanti in sede di rapporto di lavoro rientra nella giurisdizione ordinaria (diritti retributivi individuali), per cui anche delibere/regolazioni aziendali possono essere esaminate dal giudice civile in relazione all'effetto che hanno sul calcolo retributivo
- Nella ricostruzione delle "quote storiche" occorre applicare il criterio del "massimo spendibile" (tenendo conto dei limiti di plusorario e del numero di personale in servizio nel periodo di riferimento) come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
- Un atto regionale o aziendale volto a ridurre stanziamenti non è automaticamente intangibile: se esso ha stabilito gli stanziamenti storici che il CCNL richiama, tali determinazioni sono rilevanti nel calcolo e possono produrre effetti anche se non impugnate amministrativamente, salvo questioni specifiche di legittimità dell'atto
- In contenziosi analoghi è essenziale acquisire e verificare la documentazione contabile e gli stanziamenti pregressi (anni di riferimento), verificando quali accordi decentrati erano effettivamente vigenti "immediatamente prima" dell'applicazione dell'art.61
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