Cassazione Civile, Sentenza n. 16166/2021 del 09/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrella aveva promosso domanda di risarcimento danni per ritardata assunzione e demansionamento. Il giudizio era stato sospeso per regolamento preventivo di giurisdizione; la Corte d'Appello di Campobasso dichiarò estinto il processo perché, dopo l'ordinanza che fissava la giurisdizione del giudice ordinario, la riassunzione non era stata perfezionata nei modi e nei termini perentori: il ricorrente aveva depositato in cancelleria il ricorso per la riassunzione entro il termine semestrale ma la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti avvenne dopo il decorso del termine. Petrella ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, l'equivalenza delle forme processuali e che il deposito in cancelleria del ricorso, eseguito nel termine, fosse sufficiente a riattivare il processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa ad altra composizione della Corte territoriale. La Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'errore della parte nella scelta del modello formale per la riassunzione davanti allo stesso giudice, nella stessa fase e nello stesso grado, produce una mera irregolarità se l'atto contiene tutti i requisiti della comparsa previsti dall'art. 125 disp. att. c.p.c.; inoltre, quando la riassunzione avviene con ricorso invece che con citazione o comparsa, rileva, ai fini del rispetto del termine di decadenza, il deposito dell'atto in cancelleria. Il giudice del rinvio dovrà applicare tale principio e provvedere anche sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 125 disp. att. c.p.c.
La norma prescrive il contenuto minimo dell'atto di riassunzione (indicazione completa del giudizio che si intende riassumere). La Corte ha ritenuto che se l'atto, qualunque sia la forma adottata, contiene tali requisiti esso è idoneo a riattivare il processo e preclude la nullità formale.
art. 367 c.p.c.
Disciplina la riassunzione del processo sospeso. La Corte ha richiamato la norma per affermare che la riassunzione, nelle ipotesi di giudizio nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice, è regolata da art. 367 insieme all'art.125 disp. att.
art. 156 c.p.c.
Regola la rilevabilità e la sanabilità delle nullità. La Cassazione ha applicato il principio secondo cui la nullità formale può essere considerata mera irregolarità e sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo previsto dalla norma, ma ha distinto i casi in cui la forma è rilevante per la tutela del contraddittorio.
art. 360 cod. proc. civ. nn. 3 e 4
Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (error in iudicando e error in procedendo). Il ricorrente ha dedotto violazioni riconducibili a questi motivi; la Corte ha ritenuto fondati i mezzi invocati.
art. 305 c.p.c.
Riferita nella giurisprudenza richiamata per il termine semestrale di riassunzione nei casi di interruzione; la Corte ha discusso la giurisprudenza sulle conseguenze del deposito in cancelleria rispetto alla notificazione in casi di interruzione, distinguendo le fattispecie.
art. 303 c.p.c., comma 2
Richiamato nella disamina giurisprudenziale: il deposito dell'atto può avvenire dopo la notificazione e non sempre definisce la posizione processuale; la Corte ha distinto gli effetti a seconda della forma scelta per la riassunzione.
art. 121 c.p.c. e principi costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU)
Richiamati per sostenere la strumentalità delle forme processuali e la necessità che le formalità perseguano uno scopo legittimo nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e del diritto di accesso al giudice.
Massime di principio
- Se il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice, nella stessa fase e nello stesso grado, l'errore nella scelta della forma (ricorso vs comparsa/citazione) è di norma mera irregolarità se l'atto contiene tutti i requisiti sostanziali prescritti dall'art.125 disp. att. c.p.c.
- Quando la riassunzione è effettuata con ricorso invece che con citazione, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva il deposito in cancelleria del ricorso; se invece si usa la citazione rileva la notificazione (vocatio in ius) entro il termine.
- La nullità formale può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui la forma mira (manifestare la volontà di riattivare il processo) e non ha leso il diritto di difesa o il contraddittorio, ma tale sanatoria non consente di modificare posizioni processuali o ampliare il contraddittorio.
- È prudente, in caso di dubbio, seguire la forma espressamente prevista per la riassunzione (comparsa/citazione secondo il caso) per evitare contestazioni; comunque, conservare prova dell'adempimento sostanziale (deposito/documentazione del contenuto dell'atto) è essenziale.
- Bisogna distinguere tra riassunzione di un processo quiescente (finalità di mera riattivazione) e atti che mirano ad impugnare provvedimenti giudiziari o ad avviare un nuovo grado: nei casi di impugnazione la correttezza formale è più stringente perché incide sul decorso dei termini e sulla vocatio/editio actionis.
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