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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16393/2021 del 10/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune licenziò il ricorrente, Comandante della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL comparto enti locali 2000 per non essersi ripresentato al servizio alla scadenza del periodo di aspettativa, avendo trasmesso certificati medici con un'interruzione di due giorni senza giustificazione. Il ricorrente contestava la validità della clausola collettiva che prevedeva la risoluzione di diritto e denunciava la violazione delle norme sul procedimento disciplinare (art. 55 d.lgs. 165/2001) e, alternativamente, l'erronea applicazione dell'art. 127 d.P.R. 3/1957.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, nel pubblico impiego privatizzato, la fattispecie della mancata ripresa del servizio rientra nell'ambito disciplinare e non può produrre automaticamente la risoluzione di diritto mediante clausola collettiva. Pertanto la clausola dell'art. 14 CCNL non può operare come meccanismo automatico di cessazione del rapporto al di fuori delle garanzie del procedimento disciplinare; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione per essere riesaminata alla luce dei principi affermati. La Corte ha inoltre escluso che l'art. 127 lett. c) d.P.R. 3/1957 conservi piena efficacia nell'ambito del pubblico impiego privatizzato in quanto la materia è disciplinata come violazione disciplinare.

Norme richiamate

  • art. 14 CCNL comparto enti locali (2000)

    il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa

    La clausola contrattuale non può operare come risoluzione automatica al di fuori del procedimento disciplinare; la materia della mancata ripresa del servizio, nel pubblico impiego privatizzato, è da considerarsi di rilevanza disciplinare e richiede l'osservanza delle garanzie procedimentali.

  • art. 55 d.lgs. 165/2001

    Norma che disciplina il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato; la Corte ha affermato che l'applicazione di sanzioni deve rispettare le regole procedimentali e il contraddittorio richiamati da tale articolo.

  • art. 127 d.P.R. 3/1957, lett. c

    senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni

    La disposizione conserva efficacia ridotta: alcune ipotesi di decadenza legate a vizi genetici del rapporto permangono, ma la fattispecie della mancata ripresa del servizio, nel pubblico impiego privatizzato, è stata ricondotta al regime disciplinare e non può dar luogo ad automatismi espulsivi.

  • art. 69 d.lgs. 165/2001

    Stabilisce i limiti della disapplicazione delle norme del pubblico impiego in sede di contrattazione collettiva; la Corte lo utilizza per valutare quali disposizioni del precedente regime permangono nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 71 d.lgs. 165/2001

    Consolida alcune disapplicazioni operate dalla contrattazione collettiva; la Corte lo richiama per delimitare la persistenza delle norme pubblicistiche.

  • art. 2, co.1, lett. c) L. 421/1992

    Richiamata per definire le materie riservate alla legge e quindi escluse dall'effetto di contrattualizzazione piena; utile per la distinzione tra materie ove permangono norme pubblicistiche e quelle affidate al contratto.

  • art. 2106 c.c.

    Norma del codice civile richiamata per il principio che le sanzioni per inadempimenti contrattuali sono regolate nel contesto privatistico e non consentono automatismi espulsivi; funge da riferimento per l'assorbimento delle vicende nell'ambito disciplinare.

  • art. 55-bis ss. d.lgs. 165/2001

    Richiamate come insieme normativo che disciplina il procedimento disciplinare e il relativo contraddittorio nel pubblico impiego; la Corte impone il rispetto di queste garanzie prima di irrogare sanzioni estreme.

  • art. 9 d.P.R. 3/1957

    Norma citata in relazione alla decadenza per mancata assunzione iniziale del servizio; la Corte distingue questa ipotesi dalla mancata ripresa dopo aspettativa.

  • art. 17, co. 4, d.P.R. 487/1994

    Richiamato a supporto della disciplina relativa all'assunzione iniziale del servizio; utilizzato per argomentare la diversa disciplina tra mancata assunzione iniziale e mancata ripresa del servizio.

  • art. 128 d.P.R. 3/1957

    Menziato dalla giurisprudenza e dalla Corte come norma ancora efficace in parte nel pubblico impiego privatizzato e collegata all'art. 127 lett. d) (vizi genetici del rapporto).

  • art. 7 L. 300/1970

    Riferimento normativo sul regime sanzionatorio nel lavoro privato; citato per analogia a indicare che neppure nel privatizzato sono ammessi automatismi espulsivi senza procedure e garanzie.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato la mancata ripresa del servizio dopo aspettativa rientra, di regola, nell'ambito disciplinare: l'amministrazione deve avviare il procedimento disciplinare previsto (artt. 55-bis ss. d.lgs. 165/2001) e rispettare il contraddittorio e la proporzionalità della sanzione.
  • Le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica del rapporto per determinate assenze non possono aggirare le garanzie procedurali: non sono valide come meccanismi 'di diritto' se comportano l'espulsione senza applicazione delle regole disciplinari.
  • L'art. 127 d.P.R. 3/1957 mantiene efficacia limitata nel regime privatizzato: conserva rilievo per vizi genetici del rapporto (es. falsità documentale), ma la lett. c) (mancata ripresa del servizio) è ricondotta al regime disciplinare e non può essere invocata per automatismi espulsivi.
  • In casi simili il datore deve documentare l'assenza ingiustificata, valutare eventuali giustificati impedimenti (certificati medici validi, ecc.), e applicare sanzioni proporzionate; il rispetto della procedura tutela la legittimità dell'atto e riduce il rischio di annullamento giudiziale.
  • Per evitare annullamenti giudiziali è consigliabile procedere secondo le regole del procedimento disciplinare, motivare la scelta sanzionatoria e considerare soluzioni alternative meno afflittive prima di adottare misure estreme come il licenziamento.

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