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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15960/2021 del 08/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23599/2018) con la quale era stato rigettato il loro ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con SOGEI e aveva ritenuto genuino l'appalto tra SOGEI e la società appaltatrice (ALMAVIVA). Originariamente i ricorrenti avevano chiesto l'accertamento della violazione del divieto previsto dall'art. 1 legge n. 1369/1960 (presunta interposizione/fittizia interposizione), la dichiarazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con SOGEI e la reintegrazione. Per la revocazione contestavano un presunto "errore di percezione" e contraddittorietà della motivazione della Corte di Cassazione, sostenendo che quest'ultima non avrebbe indicato le prove e le ragioni del proprio convincimento e avrebbe invece illegittimamente valutato le prove di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che quanto dedotto dai ricorrenti costituisse, in realtà, una diversa valutazione e interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie (errore di giudizio) e non un errore di fatto immediatamente evidente e decisivo ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; inoltre la pronuncia impugnata aveva effettivamente deciso sui motivi dedotti, per cui non poteva farsi luogo a revocazione per omissione. Per questi motivi la revocazione è inammissibile. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di revocazione a favore delle controricorrenti (liquidate per ciascuna in C 200,00 per esborsi e C 3.500,00 per competenze professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • Legge 1369/1960, art. 1

    Richiamata in relazione al divieto di interposizione/fittizia interposizione di manodopera; i ricorrenti sostenevano una violazione di tale divieto per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro con SOGEI, ma la Corte d'Appello aveva ritenuto l'appalto genuino.

  • Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione: i ricorrenti avevano impugnato la sentenza d'appello per cassazione con effetti limitati dalla giurisprudenza sulla sindacabilità della motivazione di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte precisa che l'errore revocatorio deve essere un'errore di percezione dei fatti di carattere assolutamente evidente e decisivo, non una diversa valutazione o interpretazione dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis e richiamo art. 395

    Richiamati dai giudici per precisare i limiti e i presupposti della revocazione per errore di fatto (necessità di evidenza immediata e decisività dell'errore).

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma procedurale riferita al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina vigente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite: n. 8053/2014; n. 31032/2019; n. 26674/2020; n. 25212/2020; n. 30994/2017; n. 23306/2016)

    Richiamata per i principi di diritto: limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito e definizione degli stretti presupposti per ammettere la revocazione per errore di fatto (escludendo gli errori che siano semplici valutazioni o interpretazioni).

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" è un rimedio eccezionale: ammissibile solo se l'errore è immediatamente evidente negli atti e decisivo per la decisione; le divergenze nella valutazione delle prove costituiscono, di norma, errore di giudizio non sanabile in revocazione.
  • Se la Corte di legittimità si è espressa sul motivo impugnato (anche senza citarne tutte le argomentazioni), non può essere prospettata la revocazione per omissione salvo prova di un errore di fatto palese.
  • Le censure che consistono nel lamentare una diversa interpretazione delle stesse risultanze probatorie devono essere proposte nei gradi di merito o con adeguata impostazione in cassazione; non costituiscono base valida per la revocazione.
  • Nelle controversie su appalto e presunta interposizione, la dimostrazione dell'assenza di commistione operativa e dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore è determinante per escludere la fittizia interposizione; la mera affermazione contraria senza prova specifica non basta.
  • Ai fini processuali, i ricorsi devono essere autosufficienti e indicare con precisione i punti di fatto e diritto che si ritengono errati; la mancanza di autosufficienza o di indicazioni puntuali può rendere il motivo inammissibile.
  • Attenzione agli effetti economici: la parte soccombente in revocazione può essere condannata alle spese e, in casi previsti, può ricadere sul ricorrente l'obbligo di maggior contributo unificato.

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