Cassazione Penale, Ordinanza n. 35541/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per furto in abitazione e ricettazione, ritenendo applicabile l'ipotesi lieve oppure, in alternativa, le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, con pena ritenuta di giustizia. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato numerose doglianze difensive. In particolare, dalla motivazione della decisione emerge che le censure riguardavano la qualificazione del fatto in termini di tentativo, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era generico, non specifico e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e privo di specificità: non indicava quali censure fossero rimaste senza risposta né quale incidenza avessero sul dispositivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse invece esaminato e confutato in modo logico e congruo tutte le questioni dedotte, con motivazione adeguata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indicato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge; nel caso concreto la doglianza non è stata ritenuta specifica e autosufficiente.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Indicato come parametro per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso che il ricorso individuasse reali carenze, illogicità o contraddizioni della motivazione d'appello.
Richiamato come attenuante oggetto di deduzione difensiva; la Corte d'appello l'aveva esaminata e la Cassazione non ha ravvisato vizi nella relativa motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere il versamento alla Cassa delle ammende solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata come principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproponga questioni già decise senza un puntuale confronto critico con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorrente deve indicare con precisione quali punti della motivazione siano carenti, contraddittori o manifestamente illogici e spiegare l'incidenza delle censure sul dispositivo; una contestazione generica non consente il sindacato di legittimità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta meramente rivalutativa del merito, quando il ricorso non evidenzi reali errori di diritto o specifici vizi motivazionali della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →