Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e alcuni lavoratori. La Corte d'appello aveva ritenuto nullo il termine apposto ai contratti perché riferito in modo generico a esigenze di manutenzione ordinaria e, esclusa l'operatività di una disciplina regionale che imponesse assunzioni o proroghe obbligatorie, aveva dichiarato convertito il rapporto a tempo indeterminato, con ordine di riammissione in servizio e condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dei lavoratori; 2) dedotta legittimità del termine in base alla l. n. 230/1962, alla l. n. 56/1987 e al CCNL, assumendo che si trattasse di operaio avventizio/stagionale e che il fatto fosse incontestato; 3) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del CCNL, sostenendo che la causale fosse corretta e che la disciplina transitoria consentisse l'assunzione a termine; 4 e 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e della normativa regionale, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che la legge regionale imponesse proroghe dei contratti; 6) erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale; 7) violazione della normativa regionale e dell'art. 97 Cost., deducendo che per i consorzi di bonifica le assunzioni a tempo indeterminato richiedevano concorso o prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di conversione dei rapporti a termine; 8) conseguente censura della condanna risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, se il termine fosse stato legittimo.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di uno dei lavoratori per rinuncia al ricorso e accordo transattivo. Rigetta o dichiara assorbiti/inammissibili gli altri motivi, ma accoglie il settimo motivo nella parte in cui censura la conversione del rapporto a tempo indeterminato: richiama il proprio precedente sulla normativa regionale siciliana e afferma che, per i consorzi di bonifica, il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi si coordina con il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Cassa quindi la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione di conversione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda di conversione. Mantiene ferma la condanna risarcitoria, ritenendo infondato l'ottavo motivo perché la legittimità del termine era stata esclusa. Compensa le spese dell'intero processo per l'accoglimento solo parziale e per il consolidarsi successivo della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
richiamato ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito
la rinuncia a uno o più motivi di ricorso è stata considerata efficace anche senza specifico mandato o sottoscrizione della parte
l. n. 230 del 1962
indicata come disciplina applicabile ratione temporis ai contratti a termine; il termine è stato però ritenuto illegittimo perché apposto per esigenze generiche e non temporanee
richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità dell'assunzione a termine
artt. 2 e 121 CCNL consorzi di bonifica
richiamati dal ricorrente per sostenere che l'operaio avventizio/stagionale potesse essere assunto a termine
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
invocato per la disciplina transitoria dei contratti a termine
richiamato nei motivi relativi al preteso travisamento della prova; la Corte osserva che il travisamento della prova non è più deducibile in cassazione nei termini prospettati
l.r. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1
interpreta la disposizione nel senso che consente, ma non impone, proroghe dei contratti a termine; la proroga resta subordinata alla legittimità originaria del termine e alla verifica concreta delle esigenze temporanee
l.r. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3
richiamata dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di concorso per le assunzioni
l.r. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9
richiamata dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di concorso o prova selettiva
l.r. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3
richiamata dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di concorso o prova selettiva
art. 97 Cost.
invocato per il principio di imparzialità e selezione concorsuale nelle assunzioni pubbliche
richiamato per la condanna risarcitoria conseguente alla nullità del termine
usato per decidere nel merito, senza rinvio, sulla domanda di conversione del rapporto
richiamato per la preclusione del sindacato in cassazione sul vizio di motivazione in presenza di doppia conforme
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del travisamento della prova come vizio di legittimità
richiamato per escludere che la rinuncia ai motivi richieda formalità particolari quando proveniente dal difensore
richiamato per il rinvio alla precedente pronuncia di legittimità sulla disciplina di settore
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a termine, la clausola finale è illegittima quando la causale sia formulata in modo generico e riferita a esigenze ordinarie e stabili dell'organizzazione, anziché a esigenze temporanee specificamente provate.
- La contestazione del convenuto non obbliga l'attore a contestare la contestazione stessa quando i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo chiaro nell'atto introduttivo; l'onere di contestazione va letto in coerenza con la prospettazione originaria della parte attrice.
- In cassazione non è consentito trasformare in denuncia di violazione di legge una critica che, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento del fatto.
- La censura di travisamento della prova non è più deducibile nei limiti prospettati dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e resta ulteriormente preclusa in presenza di doppia conforme.
- Le proroghe dei contratti a termine sono ammissibili solo se il contratto originario è validamente stipulato e comunque nel rispetto della disciplina legale e fattuale vigente al momento della proroga; una proroga non può sanare un termine nullo ab origine.
- Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale va interpretata in modo coordinato: l'autorizzazione all'uso del contratto a termine non implica un obbligo di conversione del rapporto a tempo indeterminato, ove la normativa regionale precluda nuove assunzioni stabili.
- Quando la causa sia decisa nel merito in cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c., ciò è possibile solo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso è efficace anche se non accompagnata da sottoscrizione personale della parte o da uno specifico mandato, trattandosi di scelta tecnica rimessa al difensore.
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