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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell'ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15, con contestuale richiesta di risarcimento danni

Giustizia amministrativa202500442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Comportamento omissivo o diniego dell'ASP rispetto alla presa in carico, diretta o indiretta, del minore per terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte dell'ASP per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, alla luce della legge n. 134/2015, formulando anche una domanda risarcitoria. Il Collegio, considerata la diagnosi risultante dalle schede del Servizio di neuropsichiatria infantile e dell'Unità operativa di riabilitazione neuropsichiatrica dell'ASP, ha ritenuto necessario un accertamento tecnico sull'inerenza della terapia alle condizioni cliniche del minore, sulla sua appropriatezza rispetto alle evidenze scientifiche e alle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità, nonché sulla durata del trattamento e sul numero di ore settimanali da somministrare.

La decisione

Il TAR ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando un medico specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile. Al CTU è stato chiesto di accertare le condizioni cliniche del minore; esaminare le evidenze scientifiche e l'appropriatezza della terapia ABA, anche in raffronto alle diverse terapie prescritte e praticate dall'ASP; verificare l'inerenza della terapia alle condizioni cliniche e alle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità; determinare la durata del trattamento e le ore settimanali necessarie. Sono stati disciplinati il giuramento del consulente, le comunicazioni alle parti, l'anticipo di € 500,00 a carico dei ricorrenti, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione e delle osservazioni, nonché il deposito della relazione finale. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla definizione del giudizio. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro della disciplina degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Utilizzato per disciplinare il conferimento dell'incarico al CTU, i termini delle operazioni peritali, il contraddittorio tecnico e il deposito della relazione.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

  • l. 134/2015

    Indicata dai ricorrenti quale base normativa del diritto alla presa in carico per la terapia richiesta; l'ordinanza non decide ancora nel merito tale pretesa.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la domanda proposta contro un'azienda sanitaria concerne il diritto a una specifica terapia riabilitativa, il giudice può disporre una CTU per verificare, sulla base delle condizioni cliniche accertate e delle evidenze scientifiche, l'appropriatezza e l'inerenza della terapia richiesta, anche mediante confronto con i trattamenti alternativi praticati dall'amministrazione sanitaria.
  • La CTU può essere finalizzata non soltanto ad accertare l'idoneità astratta di una terapia, ma anche a determinare la durata concretamente utile del trattamento e il numero di ore settimanali necessarie in relazione alle condizioni cliniche del paziente.
  • Nel giudizio amministrativo in cui sia disposta una CTU, il giudice deve assicurare il contraddittorio tecnico mediante comunicazione dell'avvio delle operazioni peritali, possibilità di nominare consulenti di parte, trasmissione dello schema di relazione, formulazione di osservazioni e deposito di una relazione finale che ne dia conto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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