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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49677/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Cristian Novac per remissione della querela in relazione al reato originariamente contestato di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.), poi riclassificato come tentativo di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod.pen. Il PG deduceva la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato qualificato ai sensi dell'art. 635, secondo comma, fosse perseguibile a querela di parte, valorizzando pertanto la remissione della querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il reato di danneggiamento ex art. 635 cod.pen. è perseguibile d'ufficio (le eventuali aggravanti rilevanti sono previste al terzo comma, non applicabile nel caso), per cui la remissione della querela non poteva influire sulla prosecuzione del procedimento. Ne è conseguito che la sentenza impugnata era viziata per violazione di legge. Trattandosi di ricorso per saltum avverso una sentenza di proscioglimento appellabile dal Pubblico ministero (art. 593, comma 2, cod. proc. pen.), la Corte ha annullato la sentenza e rinviato alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 604, comma 6, e dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (la Cassazione non ha deciso nel merito ma ha disposto il rinvio).

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Il reato di danneggiamento previsto da questa norma è perseguibile d'ufficio; la remissione della querela della persona offesa non estingue né impedisce l'azione penale per la fattispecie così qualificata.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla fattispecie originaria per la qualificazione del tentativo; la Corte ha però ritenuto prevalente la nuova qualificazione ex art. 635.

  • art. 424 cod. pen.

    Richiamato come parte dell'imputazione originaria (incendio), poi escluso nella nuova qualificazione del fatto.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che riconosce la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento al Pubblico ministero; rilevante per qualificare il ricorso come impugnazione appellabile e per la procedura di rinvio disposta dalla Cassazione.

  • art. 604, comma 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità del rinvio alla Corte d'appello per il giudizio di secondo grado nel caso di annullamento con rinvio, applicata dalla Cassazione per disporre il giudizio di merito in appello.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Cassazione per coordinare la procedura di rinvio e la trattazione in secondo grado dopo l'annullamento.

Massime di principio

  • Se la nuova qualificazione giuridica del fatto configura un reato perseguibile d'ufficio, la remissione della querela della persona offesa è irrilevante e non determina l'interruzione del procedimento penale.
  • Il giudice non può fondare un provvedimento di non luogo a procedere o proscioglimento sulla remissione della querela se la fattispecie è di perseguibilità d'ufficio: ciò comporta vizio di legge impugnabile dal Pubblico ministero.
  • In caso di annullamento per vizi di diritto di una sentenza di proscioglimento appellabile dal PM (art. 593, comma 2), la Cassazione che accoglie il ricorso per saltum deve rinviare la causa alla Corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado, senza decidere nel merito.
  • Nelle ipotesi di riclassificazione del reato in fase di giudizio, è necessario verificare sempre la natura della perseguibilità (a querela o d'ufficio) della nuova fattispecie prima di dare rilievo alla remissione della querela.
  • Il pubblico ministero può impugnare decisioni che incidono sulla prosecuzione del processo quando la legge attribuisce espressamente la possibilità di appellare il proscioglimento; in tali casi la procedura di rinvio e di giudizio d'appello segue le norme previste dal codice di procedura penale.

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