Sentenza n. 1936/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 428/2024, R.G. 21756/2022, PUBBLICATA IN DATA 20.01.2024, DAL TRIBUNALE DI NAPOLI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. D'AURIA, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza esecutiva e passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 25 luglio 2024; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento del dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili e accertato la rituale notificazione della sentenza ottemperanda, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, l'amministrazione dovrà erogare il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria consente tale modalità sostitutiva e l'amministrazione non può giovarsi del proprio comportamento omissivo. Il Collegio ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta soltanto la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni temporali e processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi conformativi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio pecuniario è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore in denaro, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, potendo essere negata quando, secondo una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete, la misura non risulti giustificata.
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