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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35954/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due tecnici per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di una scuola comunale in una determinata contrada. L'ente locale oppose il decreto ingiuntivo sostenendo che, in base alla delibera di Giunta e al disciplinare d'incarico, nessuna spesa sarebbe stata dovuta se l'opera non fosse stata finanziata e che il finanziamento non si era verificato. In primo grado l'opposizione fu accolta e il decreto revocato; in appello, proposto da uno solo dei professionisti, la decisione fu confermata. Con il ricorso per cassazione il professionista dedusse, con tre motivi, in sintesi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, sostenendo che il Comune fosse parte del rapporto e che la disciplina invocata fosse comunque inapplicabile ratione temporis; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri di interpretazione del contratto, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che lo spostamento del sito e la rielaborazione del progetto integrassero un nuovo incarico privo di delibera, senza considerare la clausola che prevedeva modifiche e integrazioni e senza valorizzare la successiva delibera comunale e la nota con cui i tecnici erano stati invitati a rielaborare il progetto; 3) violazione dell'art. 1359 c.c. e vizio motivazionale in tema di avveramento della condizione, motivo poi assorbito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile e infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva negato la legittimazione passiva del Comune ma aveva deciso sulla base del mancato avveramento della condizione del finanziamento; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva violato il criterio letterale dell'interpretazione contrattuale e aveva omesso di esaminare documenti decisivi (la delibera n. 159/94 e la nota del 23.11.1995), che avrebbero potuto dimostrare la volontà dell'ente di dare corso all'incarico e la rielaborazione del progetto originario. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce della delibera n. 159/94 e della nota del 23.11.1995, applicando i criteri ermeneutici fondati anzitutto sul dato letterale del disciplinare e sul comportamento successivo delle parti. L'esito complessivo del ricorso è quindi di accoglimento parziale con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento, poiché la censura non coglieva il reale fondamento della decisione di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente alla ratio della sentenza d'appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Evocato nel primo motivo in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che la decisione d'appello avesse messo in discussione la legittimazione del Comune.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in riferimento all'atto di appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in riferimento all'impugnazione incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in riferimento alle domande ed eccezioni non riproposte.

  • art. 23 D.L. 66/1989

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha affermato che la decisione d'appello non dipendeva dalla sua applicazione ratione temporis; la sentenza di merito ha ricondotto la vicenda all'autonomia negoziale e alla condizione del finanziamento.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere l'inapplicabilità temporale della disciplina successiva al contratto.

  • art. 327 c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per affermare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine lungo di impugnazione.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    La Corte li richiama come regole legali di interpretazione del contratto e afferma che il giudice di merito li ha violati trascurando il testo del disciplinare e il comportamento successivo delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio del contesto negoziale e della lettura complessiva delle clausole.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione, da coordinare con il dato letterale e con il comportamento delle parti.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione soggettiva e di coerenza con la causa concreta del negozio.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi integrativi subordinati all'insufficienza dei criteri letterali e soggettivi.

  • art. 366, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che il ricorrente aveva trascritto la clausola contrattuale rilevante nel ricorso.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, dichiarato assorbito, in tema di avveramento fittizio della condizione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il primo criterio è quello letterale: il giudice di merito deve partire dal testo negoziale e solo in caso di ambiguità può fare ricorso agli altri criteri ermeneutici.
  • È censurabile in cassazione l'interpretazione del contratto che, anziché fondarsi sul testo e sul complesso delle clausole, si risolva in una ricostruzione congetturale o non plausibile dell'intenzione delle parti.
  • Quando una clausola prevede espressamente modifiche o integrazioni del progetto o della prestazione, il giudice non può qualificarne automaticamente una rielaborazione come nuovo incarico privo di base negoziale senza verificare il tenore letterale complessivo dell'accordo.
  • Il comportamento successivo delle parti e gli atti sopravvenuti possono essere decisivi per ricostruire la comune intenzione contrattuale e non possono essere trascurati dal giudice di merito se idonei a chiarire l'effettiva volontà negoziale.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura del contratto è inammissibile; è invece scrutinabile quando deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione o l'omesso esame di documenti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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