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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13192/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune aveva richiesto il pagamento della TARI per l’anno d’imposta 2016. La società contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano respinto le sue domande. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma, prima della decisione, ha depositato un atto con cui dava conto di un accordo transattivo intervenuto anche sulla lite in esame e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel medesimo contesto risultava una dichiarazione difensiva di rinuncia al vincolo di solidarietà professionale e di reciproco disinteresse alla prosecuzione, ma non una richiesta processuale pienamente conforme da entrambe le parti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché mancava una conclusione specifica e concorde in tal senso da parte di entrambe le difese. Ha però ritenuto che la vicenda transattiva avesse determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la reciproca dichiarazione di disinteresse, e non sono stati applicati gli oneri aggiuntivi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti rappresentino al giudice un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi in tal senso; in difetto, il giudice non può dichiararla.
  • Il sopravvenuto accordo transattivo o comunque il reciproco disinteresse alla prosecuzione del giudizio determina il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, con inammissibilità del ricorso anche se inizialmente ammissibile.
  • L’interesse all’impugnazione deve permanere sino alla decisione: se viene meno in corso di causa, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso è determinata da un evento sopravvenuto, non si applicano le conseguenze economiche previste per l’inammissibilità originaria del ricorso, ove la norma richieda i presupposti specifici mancanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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