Cassazione Penale, Ordinanza n. 31493/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati e comunque non scrutinabili in sede di legittimità i motivi proposti, perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto della Corte territoriale sorretti da logica e completezza. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per evasione, deducendo: 1) l'insussistenza del delitto perché sarebbe uscita in errore sull'orario e sul giorno di una visita specialistica e, accortasi dell'errore, avrebbe telefonato al Commissariato per avvisare; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena troppo alta rispetto al fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di una censura già confutata in appello e ha valorizzato le valutazioni di merito sulla non credibilità della versione difensiva; quanto al secondo motivo, ha osservato che la pena era già stata determinata in misura prossima al minimo edittale, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sicché non vi era sproporzione.
Norme richiamate
La fattispecie è quella dell'evasione; la Corte conferma la valutazione di merito circa l'assenza di elementi idonei a escluderla sulla base dell'asserito errore sull'orario della visita e della successiva telefonata al Commissariato.
Le attenuanti generiche risultano concesse e valorizzate ai fini della determinazione della pena.
La recidiva è stata contestata e ritenuta recessiva rispetto alle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di fatto della Corte di merito quando siano sorrette da motivazione логica e completa, specie se il ricorso si limita a riproporre censure già disattese in appello.
- Per escludere il delitto di evasione non è sufficiente allegare un generico errore sull'orario o sul giorno dell'allontanamento; occorre una ricostruzione fattuale credibile e coerente con gli atti, potendo rilevare in senso contrario elementi oggettivi incompatibili con la versione difensiva.
- La mera telefonata all'autorità non è di per sé idonea a dimostrare un'immediata richiesta di autorizzazione o a neutralizzare la condotta evasiva, se il contesto fattuale ne smentisce la portata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondata quando la pena sia stata determinata in prossimità del minimo edittale e il giudice abbia già operato il bilanciamento favorevole tra attenuanti generiche e recidiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →