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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24266/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva deciso in una controversia relativa alla TIA per l'anno 2004. La società resistente si è costituita con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Prima della decisione è stata però depositata rinuncia al ricorso, accompagnata dall'accettazione del controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura e il suo limite ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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