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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30808/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un lavoratore, a seguito dell'insolvenza della datrice di lavoro, aveva ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS per la differenza tra il credito per T.f.r. ammesso allo stato passivo del fallimento della società datrice e quanto già corrispostogli dal Fondo di Garanzia. In primo grado il decreto era stato revocato, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo che le risultanze dello stato passivo fossero automaticamente opponibili all'INPS, perché estraneo alla procedura concorsuale, e ritenendo che il Fondo avesse già corrisposto integralmente quanto dovuto. Il ricorrente deduceva in cassazione violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 297/1982 e 98 l. fall., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata non fosse pertinente: a suo dire, quando ricorrono insolvenza datoriale, cessazione del rapporto e accertamento del credito nello stato passivo secondo le regole concorsuali, l'intervento del Fondo sarebbe dovuto nella misura del credito ammesso, salvo impugnazione dello stato passivo, indipendentemente dalla partecipazione dell'INPS al fallimento. Contestava inoltre la motivazione della Corte territoriale, ritenuta apodittica, sul punto dell'inopponibilità dello stato passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS per il pagamento del T.f.r. configura una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro e che, proprio per questa autonomia, l'INPS può contestare le risultanze dello stato passivo quando la contestazione riguardi la corretta determinazione della prestazione previdenziale e non ragioni interne al rapporto di lavoro. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato che l'importo ammesso nello stato passivo includeva anche quote di T.f.r. maturate presso precedenti datori di lavoro, in assenza di continuità dei rapporti, sicché l'INPS poteva legittimamente opporre tale erroneità. È stato quindi confermato il diniego di ulteriori somme, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 297/1982

    Disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.f.r.; il diritto alla prestazione previdenziale sorge al verificarsi dei presupposti di insolvenza del datore e di insorgenza del credito.

  • art. 98 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento del credito nello stato passivo; la Corte ne esclude l'effetto automatico di vincolo nei confronti dell'INPS estraneo alla procedura concorsuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il controricorso/memoria nel procedimento camerale.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la conformità del dispositivo al diritto rende irrilevante l'eventuale non perfetta pertinenza del percorso argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il T.f.r. costituisce una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito del lavoratore verso il datore di lavoro, sicché l'oggetto del giudizio nei confronti dell'INPS è la corretta determinazione della prestazione dovuta e non la mera riproposizione dell'accertamento concorsuale.
  • L'INPS, quale soggetto estraneo alla procedura fallimentare, non è automaticamente vincolato dalle risultanze dello stato passivo e può contestarle quando esse incidano sulla misura della prestazione previdenziale richiesta.
  • L'opponibilità dell'accertamento del credito concorsuale all'INPS non opera in modo assoluto: resta salva la facoltà dell'istituto di dedurre elementi che attengano alla corretta quantificazione del T.f.r. rilevante ai fini del Fondo, purché non vengano messe in discussione ragioni interne al solo rapporto di lavoro già definito.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è irrilevante se riferito a fattispecie diverse; in cassazione conta la coerenza della decisione impugnata al diritto sostanziale applicabile, anche ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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