Cassazione Civile, Ordinanza n. 24332/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento d’ufficio TARI emesso da un Comune per l’omesso/parziale versamento del tributo relativo all’anno 2014, con riferimento a un immobile adibito ad autofficina. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma in appello la decisione è stata riformata e l’avviso è stato confermato, ritenendo che le aree destinate alla lavorazione artigianale e alla produzione di rifiuti speciali non potessero beneficiare dell’esenzione. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi avverso la sentenza di secondo grado, ma nel corso del giudizio ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione stragiudiziale conclusa con verbale del 20 novembre 2024. La Corte ha quindi verificato se tale accordo fosse idoneo a far cessare la materia del contendere e ha rilevato che mancavano i presupposti normativi, poiché la controparte era rimasta intimata e non vi era un’istanza congiunta; inoltre la disciplina della conciliazione in Cassazione introdotta dal d.lgs. 220/2023 opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la conciliazione stragiudiziale non potesse determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità in difetto delle condizioni previste dall’art. 48 del d.lgs. 546/1992, come modificato. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale meccanismo non si applica quando l’inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere. Nessuna regolamentazione delle spese è stata disposta, poiché il Comune è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La conciliazione stragiudiziale in corso di causa non consente la cessazione della materia del contendere in Cassazione se non risulta un’istanza congiunta e il contraddittore è rimasto intimato; la nuova disciplina del comma 4-bis vale solo per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
La disciplina introdotta per la conciliazione in Cassazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria declaratoria di inammissibilità, non anche quando l’inammissibilità sopravviene per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità tributario, la conciliazione stragiudiziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: è necessario che ricorrano i presupposti processuali previsti dalla disciplina speciale, inclusa l’iniziativa congiunta delle parti quando richiesta.
- La disciplina della conciliazione in Cassazione introdotta dal d.lgs. 220/2023 non è applicabile ai giudizi instaurati prima del 4 gennaio 2024.
- Quando il ricorso perde ogni residua utilità per effetto di una definizione extraprocessuale non idonea a produrre gli effetti processuali invocati, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta determinata dalla cessazione della materia del contendere, perché in tale ipotesi viene meno la necessità di una valutazione sulla fondatezza virtuale dell’impugnazione.
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