Cassazione Penale, Sentenza n. 10550/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Matera (15/3/2022) che confermava la condanna del Giudice di Pace per il delitto di invasione di terreni (art. 633 c.p., multa di €300). Denuncia: (i) difetto di correlazione fra capo d'imputazione e contenuto dell'atto decisorio (artt. 521 e 522 c.p.p.); (ii) responsabilità attribuita per fatti diversi dall'episodio contestato (23/9/2017); (iii) errata attribuzione della condotta a Pietro anziché al fratello Lopatriello Giovanni, che materialmente arava il terreno; (iv) utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni di Giovanni, all'epoca indagato; (v) carenza della motivazione sull'elemento materiale del reato, cioè la mancata dimostrazione di un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene; inoltre contesta la titolarità del possesso del terreno sostenendo di essere effettivo possessore per usucapione. Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati (nessuna nullità della sentenza per l'errore materiale dell'incipit, la decisione riguardava l'episodio del 23/9/2017). Tuttavia ha accolto i motivi relativi all'attribuzione della condotta (terzo) e alla carenza della prova sull'elemento materiale (quinto), ritenendo che il Tribunale abbia illogicamente desunto la responsabilità di Pietro da precedenti questioni sulla titolarità del fondo e dalle sole affermazioni di chi materialmente si trovava sul terreno (Giovanni) senza fornire prova certa dell'attribuibilità a Pietro. Inoltre è stata rilevata la mancata valutazione in che termini l'aratura avesse determinato un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene, requisito necessario per il reato di invasione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione (ex art. 623 c.p.p.), demandando alla corte di merito di colmare i vizi motivazionali indicati e di valutare correttamente l'attribuzione della condotta e l'elemento materiale del reato.
Norme richiamate
Norma sulle formalità e contenuto della sentenza; la Corte ha ritenuto che un errore materiale nell'incipit non comporti nullità se la decisione riguarda i fatti e le prove del capo di imputazione effettivo
Norma sui requisiti della motivazione della sentenza; richiamata nella censura sulla correlazione fra capo d'imputazione e motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto la denuncia infondata rispetto all'errore materiale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: lett. b) vizio di motivazione su questioni di fatto attinenti alla responsabilità e lett. e) violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondati motivi attinenti alla motivazione sull'attribuzione della condotta e all'accertamento dell'elemento materiale
Delitto di invasione di terreni/edifici: la decisione ha riguardato l'applicazione di questa fattispecie ma la Corte ha richiamato il principio che occorre dimostrare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento per integrare il reato
Richiamato per distinzione: l'"ingresso" è mera penetrazione senza interferenza significativa nelle attività del titolare, distinto dall'invasione
Richiamato per distinzione: l'"occupazione" comporta spossessamento totale; la 'invasione' è fattispecie intermedia
Norma sul giudice competente al rinvio in caso di annullamento; la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione/persona fisica del Tribunale di Matera ai sensi di tale articolo
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8, convertito L. 176/2020 (modificato dal D.L. n.228/2021, art.16)
Normativa processuale eccezionale che ha disciplinato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la regolare trattazione del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 2, sent. 6492/2003 Rv.223597; 31811/2012 Rv.W.254330)
Principi richiamati sui parametri per valutare quando l'invasione costituisce un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento e sulla natura intermedia dell'invasione rispetto a ingresso e occupazione
Massime di principio
- L'errore materiale nell'incipit della sentenza non determina automaticamente la nullità se la motivazione e le prove dimostrano che la decisione ha riguardato il fatto contestato nell'imputazione
- Per condannare per invasione di terreni (art. 633 c.p.) è necessario accertare non solo la penetrazione o l'esecuzione di lavori, ma che ciò abbia determinato un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare o della destinazione economico-sociale del bene
- La responsabilità deve essere specificamente e concretamente attribuita al singolo imputato con prove dirette o indiziarie adeguate: non è sufficiente desumere la colpevolezza da controversie pregresse o dalle sole dichiarazioni di terzi che materialmente hanno agito, senza adeguata verifica e motivazione
- Le dichiarazioni rese da chi era indagato o parte coinvolta richiedono una valutazione critica della attendibilità; tuttavia la questione principale è la prova dell'attribuzione della condotta all'imputato
- Se la motivazione del giudice di merito è lacunosa sull'elemento materiale o sull'attribuzione personale della condotta, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame da parte di diversa composizione, indicando i profili da integrare
- La controversia sulla titolarità o sul possesso del terreno (es. usucapione) può avere rilievo nei profili di piena disponibilità/"ius excludendi", ma la prova di possesso o titolo è questione da valutare attentamente e non può sostituire la prova della condotta penale
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