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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22776/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 1995 nei confronti di una società in nome collettivo, rettificando poi per trasparenza il reddito di partecipazione del socio al 50%. Gli atti traevano origine dal recupero a tassazione di maggior reddito imputato a una società cooperativa della quale era stato disconosciuto lo scopo mutualistico; l'Ufficio aveva applicato la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci della cooperativa e, per effetto della catena partecipativa, aveva imputato maggior reddito ai soci della società di persone. Dopo una precedente declaratoria di nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il giudizio era stato riassunto con coinvolgimento di tutti i soggetti; tuttavia, in appello l'Agenzia aveva notificato l'impugnazione al solo socio ricorrente, senza integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia proponeva tre motivi, ma la Corte ha deciso la causa su rilievo preliminare officioso, rilevando il difetto di litisconsorzio necessario nel grado di appello.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di accertamento del reddito unitario. Poiché l'appello dell'Amministrazione era stato notificato al solo socio, il giudizio di secondo grado risultava affetto da nullità radicale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, affinché riesamini i ricorsi riuniti e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    L'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci comporta la necessaria partecipazione di società e soci al giudizio.

  • art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato come base della definizione del contenzioso della società mediante condono, con effetti estintivi del relativo giudizio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento del reddito di società di persone, il rapporto processuale è inscindibile tra società e soci quando l'accertamento riguarda un reddito unico da imputare per trasparenza.
  • La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità radicale dell'intero grado di giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se l'appello viene proposto o notificato senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari, la sentenza di secondo grado va cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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