Cassazione Penale, Ordinanza n. 04454/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità penale e la pena per truffa, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio cumulativo di motivazione sulla conferma del giudizio di responsabilità, sostenendo l'insufficienza della prova della sua partecipazione all'illecito; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) illegittima applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che il versamento del provento della truffa informatica su una carta intestata al ricorrente costituiva elemento idoneo a provare la partecipazione all'illecito, in assenza di elementi che facessero pensare all'uso della carta da parte di terzi o a un furto di identità. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla preordinazione della condotta, sulla particolare intensità del dolo, sull'assenza di iniziative riparatorie e sul curriculum criminale, nonché giustificata l'applicazione della recidiva alla luce del trentennale percorso criminale del ricorrente.
Norme richiamate
È il delitto oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità in appello; la Corte ritiene sufficiente, ai fini probatori, il dato del versamento del provento della truffa su una carta intestata all'imputato in assenza di spiegazioni alternative.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando la condotta sia preordinata, esprima particolare intensità del dolo, manchino iniziative riparatorie e il curriculum criminale sia negativo.
La recidiva può essere applicata valorizzando un lungo percorso criminale, indicativo di persistente attitudine a delinquere e dell'inefficacia deterrente delle pregresse condanne.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- In tema di truffa, il versamento del profitto dell'illecito su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire elemento probatorio idoneo a sostenere il giudizio di partecipazione, se non emergono dati concreti che indichino un uso fraudolento da parte di terzi o un furto di identità.
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione relativa alla responsabilità è destinato a essere dichiarato inammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di censure già disattese con argomentazioni non illogiche dalla Corte di merito.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi concreti, quali la preordinazione del fatto, l'intensità del dolo, l'assenza di condotte riparatorie e i precedenti penali del reo.
- La recidiva è adeguatamente motivata quando il precedente vissuto criminale evidenzi una stabile inclinazione del soggetto a delinquere e la scarsa efficacia deterrente delle precedenti condanne.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero espressamente ravvisate dal giudice.
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