Cassazione Civile, Ordinanza n. 19752/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
In una procedura esecutiva nei confronti di una società debitrice, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso di una professionista nominata come ausiliario, professionista delegato e custode. Un creditore interveniente aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 chiedendo, in via principale, di essere dichiarato non tenuto al pagamento del compenso e, in subordine, la riduzione dell'importo liquidato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e annullato il decreto di liquidazione per carenza di indicazione dei criteri di computo dell'onorario. La professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo principalmente: la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e degli altri creditori intervenuti; l'erronea applicazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che tale rimedio riguarderebbe solo il quantum della liquidazione e non la contestazione del soggetto tenuto al pagamento, questione che andrebbe fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi. Gli altri motivi riguardavano ultrapetizione, motivazione apparente e mancata concessione dei termini di costituzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che il decreto di liquidazione ex art. 168 d.P.R. n. 115/2002 serve a determinare le spettanze dell'ausiliario, ma non a stabilire definitivamente chi debba pagarle; se si contesta l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento, il mezzo di impugnazione corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Poiché il provvedimento era stato emesso dopo l'estinzione del processo esecutivo, la contestazione doveva comunque svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti obbligati, inclusi i creditori intervenuti. L'omessa partecipazione di uno di essi determina nullità del procedimento e della decisione per difetto di integrità del contraddittorio, con cassazione e rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
non è il rimedio per contestare l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso, ma opera per le contestazioni sul provvedimento di liquidazione; il testo valorizza il suo ambito rispetto alla sola liquidazione delle spettanze.
il decreto di liquidazione ha la sola funzione di determinare le spettanze dell'ausiliario e dell'indennità di custodia, non quella di individuare in via definitiva il debitore del pagamento.
è il mezzo di impugnazione da utilizzare quando si contesti, nel processo esecutivo estinto, la condanna alle spese o l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso liquidato.
richiamato per il profilo del contraddittorio; la decisione finale è fondata sulla necessità della partecipazione di tutti i soggetti obbligati al pagamento.
richiamato per affermare la necessità del litisconsorzio dei soggetti obbligati al pagamento nel giudizio di opposizione.
richiamato nei motivi assorbiti sul vizio di ultrapetizione.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di motivazione apparente.
richiamato nei motivi assorbiti in tema di motivazione del provvedimento.
richiamato sia per la nullità processuale sia per la dedotta mancata concessione dei termini di costituzione.
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato nei motivi assorbiti per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato nei motivi di ricorso e nella censura sulla disciplina processuale applicata dal Tribunale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro dei vizi processuali e di nullità dedotti nel ricorso.
norma sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
i provvedimenti conseguenziali all'estinzione del processo esecutivo sono impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi.
art. 254 Cost.
richiamato nei motivi assorbiti, senza incidenza sulla ratio decidendi espressa nel provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione emesso ai sensi della disciplina delle spese di giustizia ha la funzione di quantificare il compenso dell'ausiliario, ma non di stabilire in via definitiva chi sia tenuto al pagamento.
- Se l'impugnazione riguarda non il quantum liquidato, ma l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., specie quando il provvedimento sia conseguenza dell'estinzione del processo esecutivo.
- Nel giudizio di opposizione relativo alla condanna al pagamento del compenso dell'ausiliario in un'esecuzione, sono litisconsorti necessari tutti i soggetti processuali a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso, oltre al beneficiario della liquidazione.
- L'omessa partecipazione di uno dei soggetti obbligati al pagamento determina nullità del procedimento e della decisione per difetto di integrità del contraddittorio, imponendo la cassazione con rinvio.
- La censura sulla sola motivazione del decreto di liquidazione non può elidere la distinzione tra contestazione del quantum e contestazione del soggetto tenuto al pagamento, che rileva ai fini del mezzo di impugnazione esperibile.
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