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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1293/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio eseguito il 5 luglio 2024 su documentazione rinvenuta in abitazione e studio professionale dell'indagato per il reato di turbata libertà degli incanti. Il ricorso deduce: (i) tardività del sequestro rispetto ai termini delle indagini preliminari, sostenendo che l'iscrizione a carico dell'indagato risalirebbe al 7 luglio 2022 e che quindi il termine era già spirato; (ii) carenza di motivazione in ordine al fumus del reato (art. 353 c.p.), poiché il Tribunale avrebbe fondato le proprie argomentazioni su circostanze smentite da documenti non valutati e non avrebbe applicato principi giurisprudenziali richiamati. Successivamente la difesa ha insistito che l'iscrizione del 7 luglio 2024 fosse un duplicato di quella del 2 luglio 2024.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale di riesame e la Corte hanno ritenuto infondato il motivo di tardività perché l'iscrizione utile ai fini del computo dei termini (2 luglio 2024) riguardava fatti diversi da quella del 7 luglio 2022 (diverso tempo, luogo e soggetti), sicché il sequestro del 5 luglio 2024 era tempestivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio fosse adeguatamente motivato: i documenti sequestrati risultavano pertinenti alla ricostruzione di condotte ostruzionistiche nella procedura esecutiva (limitazione delle visite, contatti con il professionista delegato e con il giudice dell'esecuzione, aggiudicazione a prezzo inferiore), e non avevano valenza esplorativa. È stata richiamata la giurisprudenza che impone motivazione specifica e nesso di pertinenzialità; eventuali contestazioni sul merito dei documenti sono riservate alla fase successiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Regola i termini delle indagini preliminari; la Corte interpreta che il termine decorre autonomamente per ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato e pertanto non si può far decorrere il termine di una iscrizione da un'altra notizia relativa a fatti diversi.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Norme sulle proroghe e computo dei termini di indagine; richiamata in relazione alla tempestività degli atti rispetto al termine.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul decorso e calcolo dei termini di indagine; la Corte ha ritenuto che il termine utile fosse quello decorrente dalla specifica iscrizione del 2 luglio 2024.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Disciplina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la decisione afferma che iscrizioni successive concernenti fatti diversi conservano autonomia e fanno decorrere termini distinti.

  • art. 353 cod. pen.

    Turbata libertà degli incanti (turbativa d'asta); la motivazione del sequestro è stata ricondotta alla necessità di acquisire prova delle condotte ostruzionistiche riferibili a questo reato.

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Riguardano il concorso di persone nel reato; la pronuncia ricostruisce il concorso tra più soggetti nella vicenda della vendita giudiziaria.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Imposizione di motivazione per i decreti di sequestro/convalida: il provvedimento deve indicare la finalità probatoria e il rapporto di pertinenzialità e proporzionalità tra mezzo e fine; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati nel caso.

  • Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015

    Giurisprudenza richiamata secondo cui le notizie di reato mantengono autonomia e perciò i termini di indagine decorrono dalla singola iscrizione quando emergano elementi su ulteriori fatti a carico della stessa persona.

  • Sez. 2, n. 12423 del 2020

    Indica che la sanzione per tardività del sequestro può essere l'inutilizzabilità del materiale al momento del suo utilizzo, valutazione riservata al giudice che valorizza le prove acquisite.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018

    Giurisprudenza sulla necessità di motivazione specifica per il sequestro probatorio e sul rapporto di pertinenzialità e proporzionalità, richiamata per valutare la legittimità del decreto impugnato.

  • Corte EDU, Agosi c. Regno Unito (24/10/1986)

    Rilevante in tema di bilanciamento tra esigenze investigative e diritti individuali, citata a supporto della necessità di motivazione e proporzionalità del sequestro.

Massime di principio

  • Il computo dei termini delle indagini preliminari decorre autonomamente da ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato: iscrizioni successive relative a fatti diversi non si compensano tra loro.
  • Se si contesta la 'duplicazione' di una iscrizione, occorre dimostrare che le iscrizioni riguardano identici fatti, tempi e luoghi; in assenza di prova la giurisprudenza ritiene autonome le singole iscrizioni.
  • Il sequestro probatorio deve avere motivazione specifica (finalità probatoria) e deve essere limitato a documenti pertinenti al reato contestato: non può essere usato come mezzo esplorativo per investigare fatti indeterminati.
  • La carenza di motivazione o la pertinenzialità discutibile non comportano automaticamente la nullità dell'atto: la possibile sanzione operativa è l'inutilizzabilità della prova al momento del suo utilizzo, valutata dal giudice sulla base del suo impiego in successivi atti.
  • Le contestazioni di merito sui documenti o sulle circostanze richiedono un esame probatorio nella fase successiva e non sono in sé motivo sufficiente per annullare un sequestro opportunamente motivato.
  • Nel difendere un sequestro ritenuto tardivo/illegittimo, è strategico produrre documentazione che dimostri l'identità delle iscrizioni e sollevare subito l'eccezione per evitare decadenze procedurali; la tempestività del rimedio è cruciale.
  • Il giudice del riesame valuta proporzionalità e pertinenzialità: indicare chiaramente quali specifici documenti si ritengono estranei o eccessivi e fornire elementi alternativi meno invasivi può rafforzare l'opposizione al sequestro.

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