Cassazione Penale, Sentenza n. 1293/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio eseguito il 5 luglio 2024 su documentazione rinvenuta in abitazione e studio professionale dell'indagato per il reato di turbata libertà degli incanti. Il ricorso deduce: (i) tardività del sequestro rispetto ai termini delle indagini preliminari, sostenendo che l'iscrizione a carico dell'indagato risalirebbe al 7 luglio 2022 e che quindi il termine era già spirato; (ii) carenza di motivazione in ordine al fumus del reato (art. 353 c.p.), poiché il Tribunale avrebbe fondato le proprie argomentazioni su circostanze smentite da documenti non valutati e non avrebbe applicato principi giurisprudenziali richiamati. Successivamente la difesa ha insistito che l'iscrizione del 7 luglio 2024 fosse un duplicato di quella del 2 luglio 2024.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale di riesame e la Corte hanno ritenuto infondato il motivo di tardività perché l'iscrizione utile ai fini del computo dei termini (2 luglio 2024) riguardava fatti diversi da quella del 7 luglio 2022 (diverso tempo, luogo e soggetti), sicché il sequestro del 5 luglio 2024 era tempestivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio fosse adeguatamente motivato: i documenti sequestrati risultavano pertinenti alla ricostruzione di condotte ostruzionistiche nella procedura esecutiva (limitazione delle visite, contatti con il professionista delegato e con il giudice dell'esecuzione, aggiudicazione a prezzo inferiore), e non avevano valenza esplorativa. È stata richiamata la giurisprudenza che impone motivazione specifica e nesso di pertinenzialità; eventuali contestazioni sul merito dei documenti sono riservate alla fase successiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Regola i termini delle indagini preliminari; la Corte interpreta che il termine decorre autonomamente per ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato e pertanto non si può far decorrere il termine di una iscrizione da un'altra notizia relativa a fatti diversi.
Norme sulle proroghe e computo dei termini di indagine; richiamata in relazione alla tempestività degli atti rispetto al termine.
Disposizioni sul decorso e calcolo dei termini di indagine; la Corte ha ritenuto che il termine utile fosse quello decorrente dalla specifica iscrizione del 2 luglio 2024.
Disciplina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato; la decisione afferma che iscrizioni successive concernenti fatti diversi conservano autonomia e fanno decorrere termini distinti.
Turbata libertà degli incanti (turbativa d'asta); la motivazione del sequestro è stata ricondotta alla necessità di acquisire prova delle condotte ostruzionistiche riferibili a questo reato.
Riguardano il concorso di persone nel reato; la pronuncia ricostruisce il concorso tra più soggetti nella vicenda della vendita giudiziaria.
Imposizione di motivazione per i decreti di sequestro/convalida: il provvedimento deve indicare la finalità probatoria e il rapporto di pertinenzialità e proporzionalità tra mezzo e fine; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati nel caso.
Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015
Giurisprudenza richiamata secondo cui le notizie di reato mantengono autonomia e perciò i termini di indagine decorrono dalla singola iscrizione quando emergano elementi su ulteriori fatti a carico della stessa persona.
Sez. 2, n. 12423 del 2020
Indica che la sanzione per tardività del sequestro può essere l'inutilizzabilità del materiale al momento del suo utilizzo, valutazione riservata al giudice che valorizza le prove acquisite.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018
Giurisprudenza sulla necessità di motivazione specifica per il sequestro probatorio e sul rapporto di pertinenzialità e proporzionalità, richiamata per valutare la legittimità del decreto impugnato.
Corte EDU, Agosi c. Regno Unito (24/10/1986)
Rilevante in tema di bilanciamento tra esigenze investigative e diritti individuali, citata a supporto della necessità di motivazione e proporzionalità del sequestro.
Massime di principio
- Il computo dei termini delle indagini preliminari decorre autonomamente da ciascuna iscrizione nel registro delle notizie di reato: iscrizioni successive relative a fatti diversi non si compensano tra loro.
- Se si contesta la 'duplicazione' di una iscrizione, occorre dimostrare che le iscrizioni riguardano identici fatti, tempi e luoghi; in assenza di prova la giurisprudenza ritiene autonome le singole iscrizioni.
- Il sequestro probatorio deve avere motivazione specifica (finalità probatoria) e deve essere limitato a documenti pertinenti al reato contestato: non può essere usato come mezzo esplorativo per investigare fatti indeterminati.
- La carenza di motivazione o la pertinenzialità discutibile non comportano automaticamente la nullità dell'atto: la possibile sanzione operativa è l'inutilizzabilità della prova al momento del suo utilizzo, valutata dal giudice sulla base del suo impiego in successivi atti.
- Le contestazioni di merito sui documenti o sulle circostanze richiedono un esame probatorio nella fase successiva e non sono in sé motivo sufficiente per annullare un sequestro opportunamente motivato.
- Nel difendere un sequestro ritenuto tardivo/illegittimo, è strategico produrre documentazione che dimostri l'identità delle iscrizioni e sollevare subito l'eccezione per evitare decadenze procedurali; la tempestività del rimedio è cruciale.
- Il giudice del riesame valuta proporzionalità e pertinenzialità: indicare chiaramente quali specifici documenti si ritengono estranei o eccessivi e fornire elementi alternativi meno invasivi può rafforzare l'opposizione al sequestro.
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