Cassazione Civile, Ordinanza n. 07607/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia, dell'appello proposto dal contribuente contro il diniego di variazione del classamento catastale disposto dall'ex Agenzia del territorio. Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione, ma non lo ha depositato in cancelleria; l'Agenzia delle Entrate si è invece costituita con controricorso. Nel giudizio di legittimità la questione trattata riguarda la procedibilità del ricorso e, in particolare, se, in caso di ricorso notificato ma non depositato e di iscrizione a ruolo operata dal controricorrente, debba comunque farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., mentre era stato iscritto a ruolo soltanto il controricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità del ricorso stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; il cd. raddoppio ha natura di tributo giudiziario e non sanzionatoria.
art. 11 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'ipotesi del pagamento o della prenotazione a debito del contributo unificato da parte del controricorrente diligente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositato in cancelleria nel termine e secondo le forme richieste dall'art. 369 c.p.c., anche se il controricorrente abbia provveduto a iscrivere a ruolo il solo controricorso.
- La Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso quando la mancata produzione dell'atto emerga dagli atti del giudizio, compresa la costituzione del resistente con controricorso.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione integra il presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura di tributo giudiziario collegato all'obbligo del primo contributo e non natura sanzionatoria.
- Ai fini del contributo unificato, è irrilevante che il contributo iniziale non sia stato concretamente versato dal ricorrente quando il pagamento o la prenotazione a debito sia stata comunque effettuata dal controricorrente diligente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →