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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07607/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia, dell'appello proposto dal contribuente contro il diniego di variazione del classamento catastale disposto dall'ex Agenzia del territorio. Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione, ma non lo ha depositato in cancelleria; l'Agenzia delle Entrate si è invece costituita con controricorso. Nel giudizio di legittimità la questione trattata riguarda la procedibilità del ricorso e, in particolare, se, in caso di ricorso notificato ma non depositato e di iscrizione a ruolo operata dal controricorrente, debba comunque farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., mentre era stato iscritto a ruolo soltanto il controricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositato in cancelleria nel termine e secondo le forme richieste dall'art. 369 c.p.c., anche se il controricorrente abbia provveduto a iscrivere a ruolo il solo controricorso.
  • La Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso quando la mancata produzione dell'atto emerga dagli atti del giudizio, compresa la costituzione del resistente con controricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione integra il presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura di tributo giudiziario collegato all'obbligo del primo contributo e non natura sanzionatoria.
  • Ai fini del contributo unificato, è irrilevante che il contributo iniziale non sia stato concretamente versato dal ricorrente quando il pagamento o la prenotazione a debito sia stata comunque effettuata dal controricorrente diligente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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