Cassazione Civile, Sentenza n. 27040/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla sparizione di 287 pezzi di ricambio spediti l'11/02/1998: le assicurazioni (avendo indennizzato Fiat Auto) si erano surrogate nei diritti della mittente e citarono in giudizio il vettore De Georgio e il subvettore U.T.M. di Francesco Mancone per ottenere il rimborso dell'indennizzo pagato. Questioni principali: legittimazione ad agire delle compagnie in surroga; individuazione del 'mittente' (Fiat Auto vs TNT mandataria); termine di prescrizione applicabile (one year vs five years secondo disciplina trasporto a forcella); responsabilità contrattuale e/o aquiliana dei vettori e vettori ausiliari; possibilità di limitazione di responsabilità ex legge 450/1985; determinazione equitativa del danno in presenza di inadempienze dei consulenti tecnici d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Francesco Mancone (e ha respinto le censure incidentali della De Georgio), confermando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato De Georgio Trasporti s.r.l. e Francesco Mancone in solido al pagamento di Euro 90.654,78 (40% ad Augusta Assicurazioni e 60% a Generali Assicurazioni) con interessi, e aveva disposto che Mancone rivalesse la De Georgio per quanto da questa versato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, confermando: 1) la legittimazione delle compagnie assicurative ad agire in surroga nei diritti di Fiat Auto; 2) l'esclusione della prescrizione annuale e l'applicabilità della disciplina speciale richiamata (quinquennale in relazione alla natura del trasporto e alla surrogazione); 3) la responsabilità del vettore e del vettore ausiliario per comportamento gravemente colposo o doloso del subvettore; 4) l'esclusione della limitazione di responsabilità prevista dalla legge 450/1985 nel caso di dolo o colpa grave; 5) la legittimità della liquidazione equitativa del danno operata dalla Corte territoriale anche alla luce delle inadempienze dei CTU. Le spese di lite sono state ritenute integralmente compensate.
Norme richiamate
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore
La corte ha richiamato la norma per spiegare quando i diritti passano al destinatario e per giustificare la legittimazione della mittente (Fiat) e, di conseguenza, delle assicurazioni surrogate ad agire nei confronti del vettore fino al momento in cui il destinatario prende posizione
Richiamato insieme all'art.1689 per il principio secondo cui la dichiarazione del destinatario di volerne profittare integra gli effetti del contratto a suo favore; la Corte territoriale lo ha utilizzato nella ricostruzione dei rapporti tra mittente, vettore e destinatari
art. 1260 cod. civ. (cessione del credito)
La sentenza ha escluso che la vicenda potesse essere risolta sulla base di una cessione di credito; la Corte ha invece valorizzato l'istituto della surrogazione assicurativa quale titolo per l'azione delle compagnie
Riferimento all'indennizzo pagato dall'assicuratore e alla sua conseguente surrogazione nei diritti dell'assicurato nei limiti dell'indennizzo stesso; la Corte ha confermato che la surrogazione non altera l'identità oggettiva del credito rispetto alla prescrizione
Norma richiamata in relazione alla liquidazione equitativa del danno per impossibilità o difficoltà rilevante di prova dell'esatto ammontare; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale criterio e l'ancoraggio alla legge 450/1985 per la quantificazione
legge 22/08/1985 n. 450, art. 1
in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
La Corte ha applicato il comma 3 dell'art.1 per escludere i limiti ordinari di responsabilità quando la perdita è dovuta a dolo o colpa grave del vettore o degli ausiliari, ritenendo siffatta fattispecie ricorrente nel caso di appropriazione della merce da parte del subvettore
d.l. 29/03/1993 n. 82 conv. con l. 27/05/1993 n. 162, art. 2
Richiamato per sostenere l'applicabilità, ratione temporis e ratione materiae, del termine quinquennale di prescrizione previsto per certe fattispecie di trasporto a forcella; la Corte ha ritenuto non operativa la prescrizione annuale dedotta dal ricorrente
Richiamato in relazione a doglianze sulla responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che i presupposti per attribuire responsabilità aquiliana o contrattuale fossero soddisfatti dalla prova del comportamento colposo/doloso del subvettore
Massime di principio
- La compagnia assicurativa che ha indennizzato il mittente è legittimata a esercitare l'azione di surrogazione contro il vettore per il recupero dell'indennizzo nei limiti di quanto pagato; la surrogazione non muta la natura oggettiva del credito rispetto alle regole di prescrizione
- Per stabilire chi sia il 'mittente' occorre valutare il rapporto contrattuale sostanziale e la rappresentanza: la mandataria con rappresentanza (es. TNT) può comportare che il contratto si consideri stipulato tra mittente effettivo (Fiat) e vettore
- Il termine di prescrizione applicabile dipende dalla natura del credito originario: in presenza di surrogazione l'assicuratore segue la disciplina della causa originaria e può giovarsi di atti interruttivi compiuti dal danneggiato, mentre può essere pregiudicato da prescrizioni già maturate prima della surrogazione
- I limiti ordinari di responsabilità del vettore possono essere esclusi se la perdita o avaria dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, anche quando il servizio è affidato a un subvettore
- In caso di difficoltà probatoria sull'ammontare del danno (anche per inadempienze dei CTU) il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa e ancorarla a criteri di legge pertinenti (es. parametri della legge 450/1985) purché adeguatamente motivata
- Le censure in Cassazione che richiedono rivalutazioni di merito o il semplice rinnovo delle tesi già respinte in appello sono, salvo specifiche violazioni di diritto, tipicamente inammissibili o infondate: il sindacato di Cassazione è limitato alla verifica di leggi e vizi di motivazione formale
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