Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27152/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a due contratti di fornitura di mais (25 marzo 2008 e 7 agosto 2008). La ricorrente (Boldini) sostenne che il primo contratto fosse stato sciolto per mutuo consenso e che il secondo dovesse risolversi per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa del repentino crollo dei prezzi del mais; la resistente (Agricer) lamentò l'inadempimento e chiese il risarcimento del danno per i quantitativi non ritirati, comprensivo di spese sostenute per approvvigionamenti dai propri fornitori, penali pagate in transazione e perdite derivanti dalla rivendita a prezzo inferiore.

La decisione

Il Tribunale di Mantova rigettò le domande di risoluzione e condannò Boldini a risarcire Agricer per €62.284,61. In appello la Corte di Brescia rigettò l'appello di Boldini e accolse quello di Agricer, aumentando il risarcimento complessivo a €137.171,31 oltre interessi (riconoscendo danno emergente per penale e per minor prezzo di rivendita delle rimanenze e lucro cessante). La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Boldini (tutti i sei motivi respinti o dichiarati inammissibili), confermando la pronuncia di secondo grado e condannando la ricorrente alle spese; ha altresì rilevato che la voce aggiuntiva di danno rilevata in appello rientra nel danno emergente e che non si è verificata duplicazione con il lucro cessante.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Riferito alla formazione e modifica dei contratti: la Corte ha ritenuto che il minor prezzo praticato non dimostrasse lo scioglimento consensuale del primo contratto, potendosi ricondurre a mera modifica/sconto contrattuale e non a sostituzione del contratto.

  • art. 1467 c.c.

    Regola la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: la Corte ha richiamato i due requisiti necessari (squilibrio sopravvenuto e carattere straordinario/imprevedibile dell'evento) e ha ritenuto che il calo dei prezzi non fosse straordinario né imprevedibile per un operatore del settore, escludendo la risoluzione.

  • art. 1223 c.c.

    Definisce le componenti del risarcimento (perdita subita e mancato guadagno). La Corte ha interpretato le voci riconosciute in appello come costituenti distinti elementi (danno emergente per penale, danno emergente per minor prezzo di rivendita delle rimanenze, e lucro cessante) e ha ritenuto le liquidazioni congrue e non duplicate.

  • art. 2697 c.c.

    Sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che chi allega lo scioglimento consensuale deve fornire la prova di tale fatto; mancata prova determina rigetto della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Contestazioni di nullità motivazionale e di violazione del diritto di decisione: la Corte ha respinto le censure ritenendo la motivazione di merito adeguata e non viziata.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio di libertà della valutazione della prova: la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è limitato e non riguarda la discrezionalità probatoria del giudice di merito salvo casi di prova non acquisita o dati impossibili da ricavare.

  • art. 116 c.p.c.

    Ulteriore richiamo ai limiti del sindacato sulla prova: la motivazione del giudice di merito circa la credibilità e l'apprezzamento delle prove è in linea di principio insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiama la disciplina sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in seguito alla soccombenza, respingendo i rilievi sulla loro irregolarità.

  • d.m. n. 55/2014 (e successive modifiche)

    Regolamentazione dei parametri per la liquidazione delle spese professionali: la Corte ha confermato che il giudice ha poteri discrezionali entro i valori minimi e massimi previsti e non può scendere sotto i minimi inderogabili.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi poiché vertenti su valutazioni probatorie insindacabili in sede di legittimità o per mancato assolvimento dell'onere di allegazione richiesto per censurare motivazioni.

  • art. 348-ter c.p.c. (richiamato ratione temporis)

    Richiamata in relazione alla figura della 'doppia conforme' che limita il sindacato di legittimità: la Corte ha considerato applicabile la limitazione data la conferma della logica decisoria tra primo e secondo grado.

Massime di principio

  • La prova dello scioglimento consensuale di un contratto grava su chi la deduce: il mero comportamento o un prezzo diverso non sono di per sé sufficienti a dimostrare la mutua cessazione del contratto.
  • Per ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) è necessario provare sia uno squilibrio sopravvenuto tra le prestazioni sia che tale squilibrio derivi da eventi straordinari e imprevedibili rispetto alla normale alea del mercato; la volatilità nota del mercato può escludere l'imprevedibilità.
  • In tema di risarcimento contrattuale vanno distinti e compresi sia il danno emergente (perdite effettive sostenute, incluse penali o costi di transazione e perdita da rivendita a prezzo inferiore) sia il lucro cessante (mancato guadagno); il giudice può ricondurre e ricalcolare le voci richieste dalla parte nelle categorie corrette purché non vi sia duplicazione materiale.
  • La valutazione della prova è principalmente di competenza del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione si fondi su prove inesistenti o su informazioni non ricavabili dagli atti.
  • Il danneggiato deve dimostrare gli oneri effettivamente sostenuti (fatture, transazioni, documentazione di rivendita) e il nesso di causalità con l'inadempimento; in mancanza, il giudice può rifiutare o limitare la liquidazione.
  • Sulle spese di lite il giudice esercita discrezionalità entro i parametri ministeriali; in assenza di accordo fra le parti non può scendere sotto i minimi previsti dal d.m. n.55/2014 (e ss.mm.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.