Cassazione Civile, Sentenza n. 27152/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a due contratti di fornitura di mais (25 marzo 2008 e 7 agosto 2008). La ricorrente (Boldini) sostenne che il primo contratto fosse stato sciolto per mutuo consenso e che il secondo dovesse risolversi per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa del repentino crollo dei prezzi del mais; la resistente (Agricer) lamentò l'inadempimento e chiese il risarcimento del danno per i quantitativi non ritirati, comprensivo di spese sostenute per approvvigionamenti dai propri fornitori, penali pagate in transazione e perdite derivanti dalla rivendita a prezzo inferiore.
La decisione
Il Tribunale di Mantova rigettò le domande di risoluzione e condannò Boldini a risarcire Agricer per €62.284,61. In appello la Corte di Brescia rigettò l'appello di Boldini e accolse quello di Agricer, aumentando il risarcimento complessivo a €137.171,31 oltre interessi (riconoscendo danno emergente per penale e per minor prezzo di rivendita delle rimanenze e lucro cessante). La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Boldini (tutti i sei motivi respinti o dichiarati inammissibili), confermando la pronuncia di secondo grado e condannando la ricorrente alle spese; ha altresì rilevato che la voce aggiuntiva di danno rilevata in appello rientra nel danno emergente e che non si è verificata duplicazione con il lucro cessante.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Riferito alla formazione e modifica dei contratti: la Corte ha ritenuto che il minor prezzo praticato non dimostrasse lo scioglimento consensuale del primo contratto, potendosi ricondurre a mera modifica/sconto contrattuale e non a sostituzione del contratto.
art. 1467 c.c.
Regola la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: la Corte ha richiamato i due requisiti necessari (squilibrio sopravvenuto e carattere straordinario/imprevedibile dell'evento) e ha ritenuto che il calo dei prezzi non fosse straordinario né imprevedibile per un operatore del settore, escludendo la risoluzione.
art. 1223 c.c.
Definisce le componenti del risarcimento (perdita subita e mancato guadagno). La Corte ha interpretato le voci riconosciute in appello come costituenti distinti elementi (danno emergente per penale, danno emergente per minor prezzo di rivendita delle rimanenze, e lucro cessante) e ha ritenuto le liquidazioni congrue e non duplicate.
art. 2697 c.c.
Sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che chi allega lo scioglimento consensuale deve fornire la prova di tale fatto; mancata prova determina rigetto della domanda.
art. 112 c.p.c.
Contestazioni di nullità motivazionale e di violazione del diritto di decisione: la Corte ha respinto le censure ritenendo la motivazione di merito adeguata e non viziata.
art. 115 c.p.c.
Principio di libertà della valutazione della prova: la Corte ha ricordato che il sindacato in cassazione è limitato e non riguarda la discrezionalità probatoria del giudice di merito salvo casi di prova non acquisita o dati impossibili da ricavare.
art. 116 c.p.c.
Ulteriore richiamo ai limiti del sindacato sulla prova: la motivazione del giudice di merito circa la credibilità e l'apprezzamento delle prove è in linea di principio insindacabile in sede di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiama la disciplina sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese in seguito alla soccombenza, respingendo i rilievi sulla loro irregolarità.
d.m. n. 55/2014 (e successive modifiche)
Regolamentazione dei parametri per la liquidazione delle spese professionali: la Corte ha confermato che il giudice ha poteri discrezionali entro i valori minimi e massimi previsti e non può scendere sotto i minimi inderogabili.
art. 360 c.p.c.
Norma procedurale sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi poiché vertenti su valutazioni probatorie insindacabili in sede di legittimità o per mancato assolvimento dell'onere di allegazione richiesto per censurare motivazioni.
art. 348-ter c.p.c. (richiamato ratione temporis)
Richiamata in relazione alla figura della 'doppia conforme' che limita il sindacato di legittimità: la Corte ha considerato applicabile la limitazione data la conferma della logica decisoria tra primo e secondo grado.
Massime di principio
- La prova dello scioglimento consensuale di un contratto grava su chi la deduce: il mero comportamento o un prezzo diverso non sono di per sé sufficienti a dimostrare la mutua cessazione del contratto.
- Per ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) è necessario provare sia uno squilibrio sopravvenuto tra le prestazioni sia che tale squilibrio derivi da eventi straordinari e imprevedibili rispetto alla normale alea del mercato; la volatilità nota del mercato può escludere l'imprevedibilità.
- In tema di risarcimento contrattuale vanno distinti e compresi sia il danno emergente (perdite effettive sostenute, incluse penali o costi di transazione e perdita da rivendita a prezzo inferiore) sia il lucro cessante (mancato guadagno); il giudice può ricondurre e ricalcolare le voci richieste dalla parte nelle categorie corrette purché non vi sia duplicazione materiale.
- La valutazione della prova è principalmente di competenza del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione si fondi su prove inesistenti o su informazioni non ricavabili dagli atti.
- Il danneggiato deve dimostrare gli oneri effettivamente sostenuti (fatture, transazioni, documentazione di rivendita) e il nesso di causalità con l'inadempimento; in mancanza, il giudice può rifiutare o limitare la liquidazione.
- Sulle spese di lite il giudice esercita discrezionalità entro i parametri ministeriali; in assenza di accordo fra le parti non può scendere sotto i minimi previsti dal d.m. n.55/2014 (e ss.mm.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27100/2023 del 22/09/2023
- Sentenza civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27116/2023 del 22/09/2023
- Sentenza civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27150/2023 del 22/09/2023
- Sentenza civile · 21 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27040/2023 del 21/09/2023
- Sentenza civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 26875/2023 del 20/09/2023
- Sentenza civile · 20 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 26958/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →