Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26961/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di tre avvisi di rettifica per diritti doganali sull'importazione di aglio: l'Agenzia sosteneva che Malvi s.a.s., avendo esaurito i propri titoli di importazione agevolati, si fosse avvalsa di operatori interni (presunte societa di comodo) che avevano titoli validi per importare la merce a dazio ridotto e rivenderla in Unione Europea, con contratti ritenuti simulati o in frode alla legge per aggirare il contingentamento previsto dal regolamento comunitario; questioni processuali sollevate in sede di cassazione riguardavano la tempestivita della notifica della sentenza impugnata, la validita della notifica all'Avvocatura dello Stato e la pretesa esistenza di giudicato esterno basato su precedenti sentenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari dei resistenti sulla tardivita del ricorso e sulla nullita della notifica (ha rilevato che il termine breve non decorreva perche, nel giudizio di rinvio, l'Agenzia era assistita dall'Avvocatura dello Stato e la sentenza non era stata notificata a quest'ultima; inoltre ha escluso il giudicato esterno per mancanza di identita oggettiva dei rapporti). Sul merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto indicato dalla Cassazione nella sentenza n. 2068/2017 e alle linee guida della Corte di giustizia UE (che richiedono una valutazione globale e fattuale dell'eventuale abuso/artificiosita' delle operazioni, tenendo conto di elementi oggettivi e soggettivi come assenza di rischio commerciale, margini insignificanti, prezzi anomali, operazioni anteriori e successive). Il giudice del rinvio aveva dato rilievo a elementi formali e non aveva compiuto la valutazione richiesta. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati; il secondo motivo e' stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 327 cod. proc. civ.

    menzionato in relazione al termine di impugnazione (modificato dall'art. 46, comma 17, l.n.69/2009)

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine annuale perché il giudizio di primo grado era stato introdotto anteriormente al 4 luglio 2009; il termine semestrale non si applica per quei procedimenti

  • art. 325, comma 2 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al termine breve per proporre ricorso per cassazione

    La decorrenza del termine breve non e' iniziata dalla notifica alla sede centrale dell'Agenzia se, nel giudizio di rinvio, l'Agenzia era assistita dall'Avvocatura dello Stato; la notifica deve essere eseguita all'Avvocatura per far decorrere il termine breve

  • art. 383 cod. proc. civ.

    citato nel quadro del rinvio 'prosecutorio' (rinvio proprio)

    Nel rinvio prosecutorio il giudice del rinvio continua il procedimento originario e non si applicano le modifiche processuali sopravvenute (ius superveniens)

  • art. 384 cod. proc. civ.

    richiamato come parametro di vizio per mancata osservanza del principio di diritto

    La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia violato l'art. 384 perché non ha applicato i principi indicati dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

    motivi di cassazione invocati

    Il ricorso e' stato accolto in base al n.3 (violazione di legge/omessa applicazione del principio di diritto) e il n.5 (omesso esame di fatto decisivo) e quest'ultimo e' stato assorbito

  • Regolamento (CE) n. 341/2007

    apertura e modalita' di gestione dei contingenti tariffari e regime di titoli di importazione per l'aglio

    Interpretato, secondo la giurisprudenza CJEU, nel senso che operazioni di rivendita dopo importazione non sono vietate di per se', ma possono costituire abuso se ideate artificiosamente per ottenere il dazio agevolato

  • Regolamento (CE) n. 2988/95, art. 4

    citato nei principi sull'irregolarita' e la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto

    Stabilisce che gli atti che creano artificialmente le condizioni per ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto UE comportano revoca o mancato conseguimento del vantaggio

  • Regolamento n. 565/2002

    richiamato per gli obiettivi del regime di titoli

    Il regime mira a evitare influenza indebita sul mercato e richiede che la domanda di titoli sia connessa ad un'attivita' commerciale effettiva; la creazione artificiosa contrasta con tali obiettivi

  • Sentenza Corte di giustizia C-155/13 (SICES)

    citata come riferimento giurisprudenziale

    Indica criteri per accertare l'abuso: il giudice deve valutare tutti i fatti e le circostanze comprese operazioni anteriori e successive; individua elementi indiziari come assenza di rischio commerciale, margini insignificanti, prezzi anomali

  • Sentenza Corte di giustizia C-131/14 (Malvino Cervati)

    citata come riferimento chiave

    Conferma che operazioni formalmente conformi possono costituire abuso se ideate artificialmente per beneficiare del dazio agevolato e indica gli elementi da considerare per tale accertamento

  • C-607/13 (Cimmino) e precedenti (Kefalas C-367/96, Diamantis C-373/97, Halifax C-255/02)

    giurisprudenza UE richiamata

    Principi generali contro l'abuso/uso fraudolento delle norme UE e sui criteri per valutare l'abusivita' delle operazioni

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    menzionato relativamente all'assetto delle agenzie e alla notificazione

    Ha inciso sulla regola di notifica per le agenzie, influenzando l'individuazione della sede di notifica utile per la decorrenza dei termini

  • legge n. 69/2009, art. 46 comma 17 e art. 58 (disciplina transitoria)

    modifica del termine da un anno a sei mesi per l'impugnazione

    La disciplina transitoria stabilisce che il termine semestrale si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009; per giudizi iniziati prima permane il termine annuale

Massime di principio

  • Quando si contestano importazioni tramite intermediari per usufruire di dazio agevolato, non basta verificare la formalita' dei titoli o la regolarita formale dei contratti: il giudice deve valutare concretamente l'effettivita' delle operazioni e la possibile artificiosita' del meccanismo.
  • Elementi indiziari di abuso: assenza di rischio commerciale per l'importatore titolare dei titoli, margini di profitto insignificanti, prezzi di rivendita inferiori al mercato, ripetitivita' o concatenazione di operazioni anteriori e successive che suggeriscono creazione artificiosa delle condizioni per il vantaggio.
  • Se l'Amministrazione e' difesa dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio, le notifiche delle sentenze devono essere eseguite all'Avvocatura affinche' decorra il termine breve per la cassazione; notifiche solo alla sede centrale dell'Agenzia non sono sempre sufficienti.
  • Nel rinvio 'prosecutorio' (rinvio proprio) il giudice del rinvio opera nella prosecuzione del procedimento originario e deve applicare i principi di diritto indicati dalla Corte di cassazione; non puo' ignorare o reinterpretare quel principio sostanziale.
  • Per invocare il 'giudicato esterno' occorre identita' oggettiva del titolo o del rapporto giuridico tra le cause (stessi soggetti, stesso fatto generatore e stessa questione decisiva); sentenze favorevoli su questioni apparentemente simili non determinano automaticamente preclusione.
  • In giudizi doganali/tributari che vertono su presunte frodi o simulazioni, e' necessaria una istruttoria che consideri prove documentali e indici concreti dell'operativita' reale (flussi commerciali, rapporti contrattuali sostanziali, rischi assunti, movimenti finanziari) e non soltanto elementi formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.