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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26958/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava l'importazione di aglio effettuata dalla Malvi s.a.s. sostenendo che, avendo esaurito i propri titoli di importazione a dazio agevolato, la società si era avvalsa di intermediari (società 'di comodo') che hanno utilizzato titoli di importazione validi per consentire alla Malvi di importare quantità eccedenti e beneficiare indebitamente del dazio agevolato; l'amministrazione ha quindi emesso un avviso di rettifica per il recupero dei dazi e dell'IVA, ritenendo le operazioni simulate o realizzate in frode alla legge per eludere il contingentamento previsto dal regolamento comunitario. Dopo vari gradi di giudizio e un precedente rimando della Cassazione (sent. n. 2067/2017) per adeguare l'accertamento al principio di diritto CJEU, il giudice del rinvio (Commissione tributaria regionale in sede di rinvio) ha rigettato l'appello dell'Agenzia; l'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione denunciando la mancata osservanza da parte del giudice del rinvio dei principi indicati nella precedente sentenza di cassazione e nelle pronunce della Corte di Giustizia UE in tema di abuso e creazione artificiosa delle condizioni per ottenere il dazio agevolato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondate le eccezioni preliminari sulla tardività del ricorso e sul presunto giudicato esterno; sul merito ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, perché il giudice del rinvio non si era effettivamente attenuto ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione (in particolare all'istruttoria richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE) e aveva valutato elementi formali e non idonei quali prova che le operazioni fossero effettive, omettendo di compiere una verifica concreta sulla natura abusiva o sulla eventuale creazione artificiosa delle operazioni (es.: assenza di rischio commerciale per l'intestatario dei titoli, margini insignificanti, prezzi sotto mercato, analisi delle operazioni anteriori e successive). Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la controversia alla Corte/Commissione tributaria di secondo grado affinché proceda conformemente ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Disciplina i termini per impugnare la sentenza; la Corte ha chiarito che, per giudizi di primo grado iniziati prima del 4 luglio 2009, continua ad applicarsi il termine annuale transitorio, quindi la doglianza di tardività basata sul termine semestrale è infondata nel caso di specie

  • art. 325, comma 2 cod. proc. civ.

    Riguarda il termine breve per proporre ricorso per cassazione a seguito di notificazione della sentenza; la Corte ha accertato che la notifica non era valida per far decorrere il termine breve perché, nel giudizio di rinvio, l'Agenzia era rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e la notificazione non era stata eseguita presso quest'ultima

  • art. 326 cod. proc. civ.

    Norme sulla notificazione degli atti e decorrenza dei termini; la Corte ha ritenuto non applicabile la tardività invocata dai controricorrenti dato che la notifica non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato che aveva patrocinato il procedimento

  • art. 383 cod. proc. civ.

    Disciplina il rinvio 'prosecutorio' e la continuazione del giudizio; la Corte ha richiamato il principio per affermare che il giudizio di rinvio non è nuovo e non è assoggettato alle modifiche processuali intervenute 'medio tempore'

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Norma invocata per censurare la mancata osservanza delle direttive della Cassazione da parte del giudice del rinvio: la Corte ha ritenuto violata tale norma perché il giudice del rinvio non ha seguìto i principi di diritto indicati nella precedente pronuncia di cassazione

  • Legge n. 69/2009, art. 46, comma 17

    Ha modificato i termini di impugnazione (da un anno a sei mesi); la Corte ha applicato la disciplina transitoria rilevando che non incide sui giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009

  • Regolamento (CE) n. 341/2007, art. 6, par. 4

    Interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che operazioni di rivendita successive all'importazione non sono in astratto vietate, ma possono integrare un abuso se concepite artificiosamente per beneficiare del dazio agevolato; il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze

  • Regolamento (CE) n. 2988/95, art. 4

    "Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: - mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percepiti, (...). 3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto [dell’Unione] applicabile nella fatti-specie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso."

    Prevede la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e la possibilità di considerare come rilevanti atti creati per conseguire artificiosamente un vantaggio in contrasto con gli obiettivi del diritto UE

  • Regolamento (CE) n. 565/2002

    Richiama gli obiettivi del regime tariffario e l'esigenza che la domanda di titoli sia connessa ad un'attività commerciale effettiva; la Corte ha richiamato tali finalità per valutare la liceità delle operazioni

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-131/14 (Malvino Cervati)

    Ha stabilito che operazioni tramite cui un importatore intestatario di titoli cede merce dopo averla importata possono costituire abuso se concepite artificiosamente per ottenere il dazio agevolato; ha indicato elementi indiziari (assenza di rischio commerciale per l'intestatario dei titoli, margini insignificanti, prezzi inferiori al mercato, analisi delle operazioni anteriori e successive) che il giudice nazionale deve valutare

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-155/13 (SICES) e C-607/13 (Cimmino)

    Confermano i criteri per individuare l'abuso e la possibile creazione artificiosa delle condizioni per ottenere vantaggi tariffari; richiedono una valutazione concreta di fattori oggettivi e soggettivi

  • Giurisprudenza CJEU e Corte di cassazione su abuso/antieconomicità (es. Halifax, Kefalas, Diamantis)

    Principi generali anti-abuso: i privati non possono utilizzare le norme UE in modo fraudolento o abusivo per conseguire vantaggi contrari agli obiettivi della normativa

Massime di principio

  • Quando un importatore utilizza titoli di importazione intestati ad altri per beneficiare di dazi agevolati, il giudice deve verificare la concreta effettività delle operazioni, non limitandosi a valutazioni formali (iscrizione nel registro, accettazione dei contratti, esistenza di partita IVA ecc.).
  • Per accertare un abuso o una creazione artificiosa delle condizioni per ottenere vantaggi tariffari, vanno esaminati tutti i fatti e le circostanze, comprese operazioni commerciali anteriori e successive all'importazione e gli elementi economici (assenza di rischio commerciale per l'intestatario dei titoli, margini di profitto insignificanti, prezzi di rivendita inferiori al mercato).
  • La sola regolarità formale o la sussistenza di contratti sottoscritti non esclude l'abuso: occorre una valutazione sostanziale e probatoria dell'effettività delle operazioni e dell'eventuale artificiosità del meccanismo.
  • In sede processuale, se l'Amministrazione è patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso l'Avvocatura per far decorrere i termini brevi di impugnazione; diversamente la decorrenza del termine può non aver luogo.
  • Il giudizio di rinvio 'prosecutorio' è la continuazione del processo originario: non si applicano automaticamente modifiche processuali intervenute dopo l'inizio del primo grado che inciderebbero sui termini, salvo diversa fattispecie di rinvio 'restitutivo'.
  • Il giudicato esterno opera solo se sussiste identità dell'oggetto e del rapporto giuridico decisorio tra le cause: provvedimenti relativi a posizioni o atti impositivi distinti non creano necessariamente preclusione

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