Cassazione Civile, Sentenza n. 26875/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ridotto gli assegni di mantenimento (per l'ex moglie e per la figlia maggiorenne). Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: errori di fatto e di valutazione sul valore di una quota societaria venduta; contestazione della ripartizione degli oneri probatori in materia di assegno divorzile e di mantenimento della figlia maggiorenne; assunzione indebita di valore probatorio da dichiarazioni rese in altro procedimento; e in particolare censura dell'attribuzione all'obbligato dell'onere di provare il venir meno dei presupposti del mantenimento del figlio maggiorenne.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (ritenendo che richiedessero una revisione del merito non consentita in sede di legittimità). Quanto al quarto motivo, ha ritenuto inammissibile la parte che criticava la enunciazione teorica sull'onere della prova, ma fondata la parte che riguardava la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne: la Corte ha ritenuto errata la motivazione della Corte d'appello che aveva fondato il diritto al mantenimento per la figlia ormai trentenne prevalentemente sulla vulnerabilità psichica della madre e sulla precedente cura assicurata dalla figlia. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché ridiscuta la domanda applicando i principi sull'autoresponsabilita del figlio maggiorenne e sulla corretta ripartizione degli oneri probatori. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'accoglimento del quarto motivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Principio secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava su chi agisce; applicato per dire che il richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne deve provare la mancanza di indipendenza economica e l'impegno alla formazione e alla ricerca di lavoro
Richiama i criteri per l'assegnazione del mantenimento ai figli maggiorenni; la Corte interpreta questa norma insieme al principio di autoresponsabilita, precisando che per il figlio adulto la prova delle condizioni che giustificano il mantenimento è particolarmente rigorosa
art. 363 c.p.c. (enunciazione del principio di diritto)
Consente alla Corte di enunciare princìpi di diritto; la Corte ha enunciato i princìpi in tema di onere della prova e di criteri per il mantenimento del figlio maggiorenne
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma richiamata come base dei motivi di ricorso (difetto di motivazione, violazione di legge); la Corte ha valutato l'ammissibilita dei motivi secondo i parametri di tale disposizione
artt. 115 e 116 c.p.c. (valutazione della prova e ammissione mezzi di prova)
Richiamati dalle censure sulla valutazione delle prove: la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito circa l'attendibilità delle fonti probatorie
art. 30 Cost.
Richiamato per il principio secondo cui l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli è correlato alla funzione educativa del mantenimento e contribuisce a delimitare la durata e la portata dell'obbligo
legge n. 898/1970, art. 5 comma 6
Citata tra le norme rilevanti per la materia del diritto di famiglia; i richiami riguardano la disciplina del divorzio e degli oneri probatori collegati al mantenimento
Massime di principio
- Onere della prova: il richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne deve provare la mancanza di indipendenza economica e l'impegno fattivo nella formazione e nella ricerca di lavoro; la prova puo fondarsi anche su presunzioni derivanti dall'eta e dal percorso di studi
- Se l'assegno era già stato disposto dal giudice, l'obbligato che domanda la cessazione o la riduzione deve provare il venir meno dei presupposti, ma la valutazione è sempre caso per caso
- Per il 'figlio neomaggiorenne' che prosegue ordinari studi superiori o universitari la prova del diritto al mantenimento è più agevole; per il 'figlio adulto' il giudice applica un test più rigoroso basato sul principio di autoresponsabilita
- La condizione di dover assistere un genitore vulnerabile può giustificare ritardi nel conseguire l'autonomia economica, ma non legittima di norma un mantenimento indefinito per il figlio adulto; occorre valutare se l'assistenza abbia impedito l'attivazione verso l'autonomia e documentarne la necessità
- Tipologie di elementi probatori utili: iscrizioni e progressi negli studi (esami sostenuti), documentazione di attività di ricerca lavoro, certificazioni mediche, prove di partecipazione a corsi/tirocini, dichiarazioni fiscali e movimenti finanziari quando rilevanti
- La valutazione del giudice del merito sulle prove e sulla credibilita delle parti resta prevalente in Cassazione salvo errori di diritto o di motivazione; chi impugna per violazione di legge deve far emergere un errore interpretativo normativo o una carenza motivazionale decisiva
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