Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruggiero era stato sottoposto agli arresti domiciliari perché ritenuto aver concorso con Cascone Catello nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, emissione finalizzata a giustificare bonifici da Ruggiero a Cascone corrispondenti a somme provento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consegnate in contanti a Ruggiero per essere riciclate. Il Tribunale ha riqualificato la condotta, inizialmente inquadrata nell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, nell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche per il reato di riciclaggio. In cassazione il difensore ha impugnato l'ordinanza deducendo: carenza di gravi indizi per il riciclaggio e vizio di motivazione; mancato requisito psicologico per l'art. 8 d.lgs. 74/2000 e invocazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 (esimente per emissione e utilizzo contestuale di fatture inesistenti); vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e mancata attualità e concretezza delle stesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha escluso la possibilità di rinnovare in cassazione la valutazione di merito sulla forza probatoria degli elementi, rilevando che il Tribunale aveva fornito motivazione logica ed esaustiva: Ruggiero, al momento della ricezione dei contanti, aveva almeno accettato il rischio della provenienza illecita e aveva usato quelle somme per coprire bonifici collegati a fatture per operazioni inesistenti (importi complessivi indicati per 2022, 2023, 2024), giustificando così l'indicazione di gravità indiziaria per riciclaggio e per il reato di emissione di fatture inesistenti riqualificato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il potenziale utilizzatore di fatture false può concorrere con l'emittente ai sensi dell'art. 110 c.p. e che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non esclude automaticamente la responsabilità del concorrente quando sussistono i presupposti del concorso. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari, richiamando il contesto associativo, collegamenti transnazionali e il rischio di recidiva dovuto alla possibilità di gestione continuativa della società familiare. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di riciclaggio in relazione all'accettazione e all'utilizzo di somme di provenienza illecita; la Cassazione ha confermato che la motivazione del tribunale era logicamente congrua rispetto agli elementi probatori.
Richiamato nel ricorso come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto che i fatti fossero però riconducibili al riciclaggio e al concorso nell'emissione di fatture inesistenti, non alla sola fattispecie di cui all'art. 648.
Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto applicabile la disciplina del concorso di persone nel reato: il potenziale utilizzatore di fatture false può concorrere con l'emittente quando sussistono i presupposti del concorso.
Il Tribunale ha riqualificato la condotta come emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 e la Cassazione ha confermato la correttezza della riqualificazione alla luce degli elementi probatori.
La norma che prevede limitazioni sanzionatorie in casi di emissione e utilizzo contestuale non è automaticamente applicabile per escludere il concorso del destinatario; la Corte ha reiterato l'orientamento secondo cui l'art. 9 non impedisce la responsabilità concorrente quando ricorrono i presupposti del concorso ex art. 110.
Richiamato come qualificazione iniziale della condotta poi riqualificata in art. 8; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione alla luce degli elementi probatori.
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione sulla valutazione delle esigenze cautelari; la Cassazione ha ritenuto invece adeguata la motivazione del Tribunale.
Invocato in relazione alla condanna alle spese conseguente al rigetto del ricorso da parte della parte privata; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; non incide sul merito ma sulla modalità di svolgimento del procedimento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito probatorio: può censurare la motivazione solo se vi sono vizi logici manifesti o travisamento palese delle fonti di prova.
- Il destinatario o utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti può concorrere con l'emittente ai sensi dell'art. 110 c.p. quando sussistono elementi che dimostrano consapevolezza o accettazione del rischio di illiceità; l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non garantisce automaticamente impunità al destinatario.
- La riqualificazione della fattispecie operata dal giudice del riesame è lecita se motivata e ancorata agli elementi di fatto raccolti; è necessario dimostrare un travisamento manifesto per ottenere l'annullamento in cassazione.
- Per contestare le esigenze cautelari occorre dimostrare l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio; elementi come gestione continuativa di una società familiare e collegamenti transnazionali possono giustificare il mantenimento della misura.
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari, è strategico indicare con precisione quali fonti di prova sarebbero state travisate o omesse dal giudice affinché la censura superi la soglia di ammissibilità in Cassazione.
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