Cassazione Civile, Ordinanza n. 03782/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dirigenziale con cui l'ente conferente ha dichiarato la risoluzione delle convenzioni stipulate all'esito di una gara per l'affidamento del multiservizio tecnologico presso strutture sanitarie regionali, in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la procedura di gara per violazione di norme imperative e imposto la riedizione della gara. La società aggiudicataria ha impugnato tale determinazione dinanzi al Tribunale ordinario chiedendone l'invalidazione e, in subordine, il risarcimento dei danni. L'ente conferente e una controinteressata hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la causa appartenga alla giurisdizione amministrativa, in quanto la determinazione sarebbe atto di autotutela pubblicistica e la lite riguarderebbe effetti di un annullamento dell'aggiudicazione in materia di appalti pubblici; inoltre, hanno dedotto che residuava, comunque, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche sulla domanda risarcitoria. La resistente ha chiesto il rigetto del regolamento e l'affermazione della giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili i regolamenti e li ha accolti, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha qualificato la determinazione di risoluzione come espressione di potere autoritativo e non di volontà contrattuale, osservando che essa era doverosa in conseguenza dell'annullamento della procedura di gara e del conseguente travolgimento ex tunc delle aggiudicazioni e delle convenzioni stipulate. Ha quindi affermato che la controversia resta incardinata nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di appalti pubblici, e ha ricompreso nella medesima giurisdizione anche la domanda subordinata di risarcimento del danno. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna controparte.
Norme richiamate
consente il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio ancora pendente.
la preclusione ivi prevista non opera quando il giudizio di merito è ancora pendente al momento della proposizione del regolamento.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di appalti pubblici, incluse quelle relative all'inefficacia del contratto e le domande risarcitorie connesse ad atti autoritativi nel procedimento di evidenza pubblica.
art. 108 d.lgs. 50/2016
riconosce alla stazione appaltante un potere unilaterale di scioglimento del vincolo in presenza delle condizioni previste, come strumento di regolazione del rapporto in funzione dell'interesse pubblico.
la disciplina sulla protratta efficacia del rapporto dopo l'annullamento della gara conferma che, quando il vizio impone la riedizione della procedura, l'attività negoziale derivata dalla gara illegittima è travolta.
evocato come base del potere di autotutela pubblicistica cui può ricondursi la doverosa risoluzione del rapporto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante adotta un provvedimento di risoluzione delle convenzioni in esecuzione dell'annullamento giurisdizionale della procedura di gara, l'atto va qualificato come esercizio di potere autoritativo pubblicistico e non come semplice manifestazione di autonomia privata.
- Se l'annullamento dell'aggiudicazione comporta la necessità di rieditare la gara, le aggiudicazioni e le convenzioni stipulate in esito alla procedura illegittima sono travolte ex tunc, con conseguente insussistenza di uno spazio per la sola giurisdizione ordinaria sulla contestazione del provvedimento conseguenziale.
- Le controversie che investono gli atti adottati nell'ambito della sequenza di evidenza pubblica, nonché le connesse domande risarcitorie, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile finché il giudizio di merito è pendente; la pendenza di provvedimenti cautelari non gli preclude l'esperibilità perché tali provvedimenti non hanno efficacia di giudicato sulla giurisdizione.
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